Formazione 4.0 per i dipendenti: via libera alla fruizione del bonus

Grazie all’istituzione del codice tributo, da oggi è possibile fruire del cd. "Bonus Formazione 4.0 dei dipendenti" maturato per l’anno 2018, utilizzando il credito in compensazione tramite modello F24, che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 17 gennaio 2019, n. 6/E).

Istituito con la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co.46-56, Legge n. 205 del 2017), il "Bonus Formazione 4.0 dei dipendenti" prevede il riconoscimento di un credito d’imposta in favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, in relazione alle spese sostenute nel 2018 per attività di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.
Con la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 78-81, Legge n. 145 del 2018) il beneficio è stato esteso in relazione alle spese sostenute nel 2019 per le medesime attività di formazione dei dipendenti.
In particolare, sia il "Bonus Formazione 2018" che il "Bonus Formazione 2019", è commisurato alle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione delle seguenti conoscenze tecnologiche applicate negli specifici ambiti individuati dall’allegato A della Legge di Bilancio 2018:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.
Ai fini della fruizione del beneficio, il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione, esclusivamente tramite modello F24 trasmesso attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Per consentirne l’utilizzo tramite F24, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6897" denominato "Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018".

In sede di compilazione del modello "F24", il suddetto codice tributo deve essere esposto nella "Sezione Erario", indicando nel campo "anno di riferimento" il periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili nel formato "AAAA".
Lo stesso codice tributo deve essere utilizzato in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", nei casi di riversamento dell’agevolazione indebitamente fruita.

Via libera, dunque, alla fruizione del Bonus 2018, pari al 40 per cento delle spese agevolate (certificate dal revisore contabile), nel limite di importo massimo annuale per ciascun beneficiario di euro 300.000, per le attività di formazione ammissibili pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Il "Bonus 2019", invece, è attribuito nelle seguenti misure delle medesime spese ammissibili (sempre certificate da revisore contabile):
- 50 per cento per le piccole imprese (nel limite massimo annuo di 300.000 euro);
- 40 per cento per le medie imprese (nel limite massimo annuo di 300.000 euro);
- 30 per cento per le grandi imprese (nel limite massimo annuo di 200.000 euro).