Infortuni sul lavoro, la colpa del lavoratore non esclude l'indennizzo Inail

In caso di infortunio sul lavoro, il comportamento colposo del lavoratore può ridurre oppure esimere, se esclusiva, la responsabilità dell'imprenditore, escludendo il diritto dell'infortunato al risarcimento del danno nei confronti del medesimo, ma non comporta, di per sé, l'esclusione dell'operatività dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione gestita dall'Inail, che ha la finalità di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche da quelli derivanti da colpa, e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono derivate (Corte di Cassazione, ordinanza 19 marzo 2019, n. 7649)

Una Corte d’appello territoriale, confermando la sentenza del Tribunale di prime cure, aveva rigettato il ricorso proposto da un datore di lavoro al fine di ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento dell'Inail con il quale, a seguito dell'infortunio occorso a un proprio dipendente, erano stati rideterminati i tassi di premio applicati. La Corte territoriale aveva condiviso la valutazione del primo giudice nel senso di escludere che nella fattispecie potesse configurarsi un rischio elettivo del dipendente tale da interrompere il nesso di causalità tra l'infortunio e lo svolgimento dell'attività lavorativa ed escluderne l'indennizzabilità. In tale occasione era accaduto che il lavoratore, per recarsi presso alcune vasche di decantaggio al fine di ispezionare le valvole ed i rubinetti di chiusura, anziché seguire il percorso usuale, si era introdotto all'interno del cantiere allestito da altra impresa che stava procedendo ad opere di manutenzione straordinaria delle cisterne di raccolta rifiuti, cadendo così in una delle cisterne a causa di un taglio presente nel vascone. La decisione della Corte d’appello era fondata sul rilievo che la condotta dell'infortunato, pur se imprudente, stava eseguendo un compito affidatogli e proprio delle sue mansioni e non stava ponendo in essere un comportamento estraneo alle finalità produttive per soddisfare un suo interesse.
Ricorre così in Cassazione il datore di lavoro, argomentando che il giudice penale lo aveva assolto dal reato di lesioni colpose per l'infortunio in questione e che il lavoratore era entrato in un cantiere di lavoro terzo rispetto alla struttura organizzativa aziendale dell'appaltante, ove era in corso una lavorazione autonoma ed estranea alla produzione industriale di questo, sicché appariva impossibile ascrivere l'infortunio al rischio tipico del datore di lavoro.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato. Al riguardo, l'assicurazione Inail copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un’inabilità al lavoro superiore a tre giorni (art. 2, D.P.R. n. 1124/1965). Nella nozione di "occasione di lavoro" rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti l'ambiente, le macchine, le persone, il comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo (Corte di Cassazione, sentenza n. 6 del 05 gennaio 2015). A sua volta, poi, quest’ultimo concetto, che delimita l'ambito della tutela assicurativa, è riferito al comportamento del lavoratore e va inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso è la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 17917 del 20 luglio 2017). In ogni caso, il comportamento colposo del lavoratore può ridurre oppure esimere, se esclusiva, la responsabilità dell'imprenditore, escludendo il diritto dell'infortunato al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, così come il diritto dell'Inail di esercitare l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro. Tuttavia, esso non comporta, di per sé, l'esclusione dell'operatività dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione gestita dall'Inail, che ha la finalità di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche da quelli derivanti da colpa, e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono derivate.