Via libera per la compensazione del credito d'imposta per le spese di quotazione delle PMI

Istituito il codice tributo "6901" per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) (Agenzia Entrate - risposta n. 52/2019).

Ai sensi dell’art. 1, co. 89, L. n. 205/2017, alle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le piccole e medie imprese devono inoltrare apposita istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.
Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico comunica alle società il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Nello specifico, l’agevolazione è utilizzabile in compensazione a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata alla società la concessione del credito d’imposta, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta, nel modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo:
- "6901" denominato "Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018".

Il codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario" dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".
Nel campo "anno di riferimento"deve essere indicato l’anno di sostenimento del costo per le spese di consulenza da parte delle PMI.