Cartella di pagamento nelle mani del familiare convivente del rappresentante: rileva il luogo di notifica

Qualora la notifica di una cartella di pagamento venga eseguita presso la sede della società, l’atto non può essere consegnato al "familiare convivente del rappresentante legale", in quanto non compare tra i soggetti legittimati al ritiro. In tal caso, la notifica è irregolare (Corte di Cassazione - ordinanza n. 8472/2018).

Cosi si è espressa la Corte di Cassazione, relativamente alla notifica di una cartella di pagamento presso la sede di una società a persona qualificatasi come familiare convivente del rappresentante legale.
In particolare, la notifica della cartella di pagamento, eseguita presso la sede della società, a mani di persona qualificatasi come "familiare convivente", non risulta effettuata in modo giuridicamente corretto, rilevando la peculiarità della notificazione eseguita non a persona fisica, ma presso la sede della società.
Invero, va distinta l’ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo di residenza del legale rappresentante della società, ed il caso in cui la notifica venga eseguita presso la sede della società.
Ove la consegna della cartella avvenga nelle mani di un familiare convivente del destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c., in quanto il problema della identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente irrilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.
Tale forma di notifica non può ritenersi valida, se eseguita presso la sede legale della società; di fatto, il legislatore ha specificato che la notifica della cartella eseguita nella sede della società, può avvenire mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.
Ne consegue che tale specificazione rileva ai fini della ritualità della notifica presso la sede legale della società, in quanto i limiti posti dal legislatore si riferiscono ai soggetti cui il notificante può legittimamente consegnare l'atto da notificare, ossia al "rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa", tra i quali non è compreso il "familiare convivente".