Sisma Centro Italia: le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

La Legge di Bilancio 2019 ha esteso le agevolazioni previste per la ZFU istituita nel territorio dei comuni terremotati del Centro Italia alle imprese che intraprendono iniziative economiche entro il 31 dicembre 2019 ed ha prorogato i termini di ripresa dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi (art. 1, co. 759 e co. da 991 a 998, L. n. 145/2018).

L’art. 1, co. 759 della Legge di Bilancio 2019 ha modificato in diversi punti l’art. 46, D.L. n. 50/2017, conv., con modif., dalla L. n. 96/2017 relativo alla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo alle agevolazioni previste dalla normativa anche le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno delle stessa ZFU entro il 31 dicembre 2019. Restano escluse le imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica appartenenti alla categoria F dei codici ATECO 2007, che alla data del 24 agosto 2016 non avevano le sedi nei territori colpiti.
Oltre ad estendere le agevolazioni ad ulteriori soggetti, la norma estende anche la fruibilità dell’agevolazione ai periodi d’imposta 2019 e 2020.

Sul tema proroghe, trattate dall’art. 1, co. da 991 a 998 della Legge di Bilancio 2019:
- è prorogata al 1° giugno 2019 il termine di ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi nelle zone colpite dal sisma del 2016, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti;
- è esentato da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno di imposta 2020, il reddito dei medesimi fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017;
- è prorogata al 1° gennaio 2020 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Inoltre, non è dovuta l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività con sede legale o operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.