Parte l'Assistenza Sanitaria per i Lavoratori dell'Oreficeria Industria

Come previsto dal CCNL per i lavoratori Orafi Argentieri, dal 1° aprile 2018 parte per i lavoratori del settore, l’assistenza sanitaria integrativia attraverso l’iscrizione obbligatoria al Fondo Mètasalute

Il CCNL 18/5/2017 per gli addetti del settore orafo argentiero e della gioielleria, ha previsto, a decorrere dal 1° aprile 2018, per tutti i lavoratori in forza, l’assistenza sanitaria integrativa a totale carico delle aziende, attraverso l’iscrizione al Fondo Mètasalute, nel cui regolamento si legge all’art. 1
"...

A decorrere dall’1/4/2018 le aziende che applicano il CCNL del settore orafo, argentiero e della gioielleria sono tenute ad aderire al Fondo MètaSalute ed iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:
- a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
- apprendistato;
- a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data d'iscrizione.
È facoltà del lavoratore esprimere rinuncia scritta all'adesione a MètaSalute da comunicare alla propria azienda."

Istruzioni operative

1) L’assisteza integrativa, spetta anche in caso:
- di aspettativa per malattia, di Cig, di maternità facoltativa, di part time;
- di collocazione in Naspi a seguito di licenziamento collettivo o individuale che beneficiano della Naspi (per un periodo di 12 mesi).

2) Le prestazioni sanitarie integrative riguardano anche i familiari fiscalmente a carico del lavoratore, ivi compresi i conviventi di fatto.
Ovviamente, i lavoratori possono iscrivere, con contribuzione a loro carico, i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare compresi i conviventi di fatto.

3) Per quanto riguarda la contribuzione, le aziende del settore devono versare al Fondo Mètasalute, un importo di 156,00 euro annui, suddivisi in 12 quote mensili di 13,00 euro l’una. La contribuzione per i familiari non fiscalmente a carico del lavoratore, è definita dal CCNL, bensì Fondo stesso.

4) Sia le aziende che i lavoratori dovranno registrarsi sul sito del Fondo, www.fondometasalute.it. Il lavoratore dovrà registrare anche il proprio nucleo familiare.

5) È facoltà del lavoratore rinunciare all’adesione a MètaSalute. La rinuncia deve essere redatta per iscritto e comunicata alla propria azienda. Se l’azienda non versa parzialmente o interamente il contributo i lavoratori perdono le prestazioni sanitarie.

5) In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro, la contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo dipendente non potrà essere inferiore a decorrere dal 1/4/2018 a 156,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13,00 euro l’una).
Nel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, ai lavoratori non coperti o già aderenti a mètaSalute si applica quanto previsto dal primo comma; per i lavoratori coperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa le parti in sede aziendale procederanno ad una armonizzazione dei contenuti dell’accordo anche al fine di adeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura non inferiore a 156,00 euro annui entro giugno 2018