Tempo "quasi" scaduto per i versamenti dei soggetti ISA

Lunedì, 30 settembre 2019, a fronte della proroga disposta dal "Decreto Crescita", è l’ultimo giorno a disposizione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva 2018 (art. 12-quinquies, co. 3 e 4, D.L. n. 34/2019, conv. con modif. in L. n. 58/2019).

Il "Decreto Crescita" ha prorogato al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti, scadenti dal 30 giugno al 30 settembre 2019, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP, nonché dell'IVA per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di applicazione degli stessi.
La proroga si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività per le quali sono stati approvati gli ISA relativi al periodo d’imposta 2018, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
- applicano il regime forfetario agevolato;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

La scadenza di lunedì è riferita ai versamenti del saldo e del primo acconto per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ovvero ai termini di versamento che scadono nell’arco temporale 30 giugno - 30 settembre 2019 per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Premesso ciò, per coloro che non hanno ancora provveduto, entro il 30 settembre 2019 deve essere effettuato:
- il versamento per intero, per il pagamento in un’unica soluzione;
- il versamento della prima rata in caso di piano rateizzato.

Per i contribuenti che non vogliono beneficiare della proroga, resta ferma la facoltà di versare le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione.
In tale ipotesi vanno versate entro il 30 settembre 2019:
- le prime quattro rate, senza interessi;
- ovvero, le prime tre rate, senza maggiorazione ed interessi ( per la rateizzazione decorrente dal 31 luglio 2019).