Convenzione indennità di tirocinio nell'ambito del piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani

Con circolare Inps n. 125/2019, si illustrano le disposizioni dello schema di convenzione tra l’INPS, l’ANPAL e la Regione/Provincia Autonoma, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani.

La "Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani", in base alla quale l’Istituto ha provveduto ad erogare, per conto delle Regioni, le indennità di tirocinio, è scaduta il 30 novembre 2018.
Nelle more dell'approvazione dello schema di rinnovo della convenzione per il pagamento delle indennità di tirocinio, afferenti alla nuova fase del Programma Operativo Nazionale, l’Istituto, su apposita richiesta dell’ANPAL ha permesso, alle Regioni firmatarie della convenzione scaduta, di trasmettere, dal 28 febbraio 2019, i pagamenti delle suddette indennità, nonostante la scadenza della stessa.
Con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17 aprile 2019 è stato approvato lo schema di convenzione tra INPS, Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e Regione/Provincia Autonoma, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani per permettere alle Regioni interessate di dare continuità ai pagamenti delle indennità di tirocinio a seguito del rifinanziamento, da parte della Commissione Europea, delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani". Lo schema di convenzione è stato condiviso e concordato con l’ANPAL.
Pertanto, fino alla data di sottoscrizione della convenzione in oggetto, le Direzioni regionali procederanno a validare le richieste di indennità di tirocinio che perverranno dalle Regioni entro il limite massimo spendibile sancito nella convenzione scaduta ed oggetto di successive rimodulazioni, comunicate dall’ANPAL.
Qualora le Regioni firmatarie della convenzione scaduta non intendano sottoscrivere la nuova convenzione, le Direzioni regionali potranno validare le richieste di tirocinio entro il limite massimo spendibile indicato nella convenzione scaduta e oggetto di successive rimodulazioni. Infatti, alcune Regioni hanno rimodulato gli importi massimi spendibili riportati nella convenzione scaduta e per tali Regioni l’ANPAL ha chiesto la proroga della precedente convenzione.

Tra le disposizioni della convenzione, all’articolo 3 è previsto che in caso di non corrispondenza dei dati trasmessi dalla Regione con quelli presenti negli archivi dell’Istituto, la Direzione regionale comunicherà con cadenza mensile alla Regione medesima, tramite appositi file, le indicazioni del dato errato. Nella prassi operativa, tuttavia, la Regione può accedere all’apposita funzione "Monitoraggio domande", che permette di consultare direttamente lo stato delle domande, comprese quelle respinte, con la motivazione della reiezione. Quindi la Regione potrà autonomamente verificare lo stato delle domande e ritrasmettere nuovamente le domande corrette.
All’articolo 6 si precisa che nel caso di somme non riscosse dai beneficiari e riaccreditate all’Istituto, ove possibile, si procederà alla riemissione in pagamento. Il medesimo articolo specifica che nel caso in cui il beneficiario sia percettore di un ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria, l’INPS verifica l’importo mensile dello stesso, adottando il criterio di competenza. Se tale importo è superiore a quello dell’indennità di tirocinio, viene erogato l’ammortizzatore sociale; in caso contrario, e solo laddove il maggior importo dell’indennità superi i dieci euro, viene erogato l’ammortizzatore e la maggiore somma a titolo di indennità di tirocinio.
Inoltre, le Direzioni regionali dovranno trasmettere mensilmente le attestazioni di pagamento, estraibili dalla procedura "Richieste di pagamento indennità/sussidi pervenute via web dalle regioni e provincie autonome" alla Regione e all’ANPAL, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa agli appositi organi competenti.
Le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", destinate all’erogazione dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dall’ANPAL dalle somme assegnate alla Regione/Provincia autonoma e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e l’ANPAL in relazione alle specifiche esigenze di cassa e all'andamento delle certificazioni.
L’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dall’ANPAL. Le Direzioni regionali valideranno i file pervenuti dalle Regioni previa verifica dell’esistenza di stanziamenti sufficienti ed entro l’importo massimo spendibile destinato dalla Regione al pagamento di tale misura ed espressamente indicato nella convenzione. Le risorse finanziarie saranno trasferite dalla Direzione generale dell’INPS alle Direzioni regionali tenendo conto degli importi delle richieste trasmesse dalle Regioni.
Il nuovo schema convenzionale stabilisce un costo del servizio reso dall’Istituto per il pagamento di tale indennità. L’ANPAL riconosce all'INPS 4,71 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio.
Lo schema di convenzione definisce il regime fiscale all’articolo 5 prevedendo che le indennità di tirocinio sono assimilate, ai fini fiscali, ai redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell’articolo 50 del T.U.I.R.). Pertanto, posta la soglia di reddito al di sotto della quale le imposte non sono dovute, le indennità di tirocinio costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef. È stato inoltre specificato che l’indennità ulteriore, erogata per i tirocini in mobilità territoriale, è considerata come aggiuntiva/integrativa a quella "ordinaria" e, pertanto, rientra anch’essa nel novero dei redditi sottoposti a imposizione ai sensi dell’articolo 50 del T.U.I.R. e successive modificazioni ed integrazioni.
Infine, in convenzione è stato precisato che, ai sensi dell’articolo 17 del T.U.I.R., in caso di pagamenti di arretrati si applica il regime della tassazione separata nei casi in cui il provvedimento amministrativo di individuazione degli aventi diritto, coincidente con la richiesta di pagamento trasmessa all’Istituto, è emanato nell’anno successivo a quello dei periodi indennizzati.