Cassazione: il CCNL va rispettato anche se si esce dall'Associazione

L’uscita, da parte di una azienda, dalla propria Associazione datoriale non fa venir meno la valenza del contratto collettivo applicato se non alla sua naturale scadenza.

La Suprema Corte, con Sentenza n. 21537 del 20 agosto 2019, ha evidenziato come l’efficacia vincolante del CCNL va oltre la permanenza del vincolo associativo. La facoltà di recedere spetta soltanto alle associazioni sindacali e datoriali che hanno siglato l’accordo e non anche alle singole aziende, se non alla scadenza del contratto stesso.
E’ stato, pertanto, accolto il ricorso della Filctem (avversa a quella della Corte d’Appello) contro l'applicazione da fine 2011, ai dipendenti di una delle aziende appartenente al gruppo FIAT, di un nuovo accordo, non firmato dalla Cgil.

Ciò in quanto smettere di applicare un contratto nazionale uscendo dalla propria Associazione datoriale (nel caso di specie Confindustria), prima della naturale scadenza, dando vita a nuovi accordi senza il consenso delle parti, cioè delle rappresentanze sindacali, è illegittimo.
Di diversi parere era stata la Corte di Torino, la quale aveva sostenuto che il nuovo contratto era "legittimo" per "effetto del recesso dal sistema confindustriale esercitato dal gruppo Fiat, la quale non aderiva più a detto sistema" e per questo "non era tenuta più a rispettare le intese sindacali sottoscritte dall’associazione del settore (Federgomma)", ma libera di applicare ai propri dipendenti "solo e soltanto il contratto collettivo specifico.
Di contro, secondo la Suprema Corte, "nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta al singolo datore di lavoro", motivo per cui non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo "neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso", dovuto "ad una propria situazione di difficoltà economica", anche se "accompagnata da un congruo termine di preavviso".
La Corte Suprema si sofferma, dunque, non sul fatto che non sia stata consultata la Filctem-Cgil per la stipula del nuovo contratto, in quanto non esiste un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali, ma sull’aver applicato un nuovo contratto prima della sua naturale scadenza.
In tal senso, la Corte ha accolto il ricorso di illegittimità della disdetta unilaterale del contratto applicato da parte del datore prima della sua scadenza, per cui la durata dei contratti vincola tutti i destinatari del contratto stesso sino alla scadenza del termine pattuito e nessuno  può sciogliersi da tale vincolo unilateralmente prima della scadenza, neppure dissociandosi dall’organizzazione sindacale di appartenenza.