INPS: agevolazioni per i lavoratori di fibre ceramiche

L’INPS riconosce ai soggetti che hanno prestato attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie il beneficio previdenziale previsto in favore dei lavoratori esposti all'amianto. (INPS - Circolare 19 agosto 2019, n. 119).

Con la circolare in oggetto si forniscono le istruzioni applicative delle disposizioni che prevedono, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento del beneficio previdenziale ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.
A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dal citato comma 8 è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il menzionato coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
La norma in oggetto trova applicazione nei confronti dei soggetti che abbiano prestato, per almeno dieci anni, anche non consecutivi, attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma previdenziale obbligatoria a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico con il riconoscimento del seguente beneficio.
Il beneficio riconosciuto dalla norma in commento consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolto:
a. fino al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell'1,5, ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico;
b. successivamente al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell'1,25, ai fini della misura del trattamento pensionistico.
Il beneficio è riconosciuto al momento della liquidazione della pensione, anche con il cumulo dei periodi assicurativi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico, il beneficio è riconosciuto solo sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quello di cui al presente punto. L'opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento.
Per conseguire la pensione con il riconoscimento del beneficio sopra indicato, gli interessati in possesso dei prescritti requisiti devono presentare, unitamente alla domanda di pensione, la documentazione attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie per il periodo indicato dalla norma.
In fase di compilazione e trasmissione della domanda di pensione, per il riconoscimento del beneficio in argomento, è necessario selezionare - nella sezione "Dichiarazioni", sotto "Richieste aggiuntive", "Richieste particolari agevolazioni di legge" - la seguente tipologia di beneficio:
- "L'incremento dell'anzianità contributiva per i benefici previsti per i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie (legge n.247/2017)".
Inoltre, la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su un apposito modello (AP138) predisposto dall'INPS, reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione "Tutti i moduli" > "Assicurato/Pensionato", attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento resi alle proprie dipendenze, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.
In caso di mancanza della suddetta dichiarazione per impossibilità oggettiva, per cessazione dell'attività, del datore di lavoro, il lavoratore può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.