Rinnovo del CCNL Dirigenti Aziende Industriali

Sottoscritto Il giorno 30/7/2019, tra CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER, il rinnovo del CCNL 30/12/2014 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, con decorrenza 1/1/2019 - 31/12/2023

Trattamento minimo complessivo di garanzia
Il TMCR è determinato come segue:
- dall’anno 2020, è stabilito in 69.000,00 euro
- dall’anno 2022 è elevato a 72.000 euro
- dall’anno 2023 è elevato a 75.000 euro.
Per i dirigenti già in forza in azienda alla data dell’1/1/2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall’art. 3, comma 2, del CCNL 30/12/2014.

Scatti di anzianità
In vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019/2023, al dirigente già in servizio alla data del 24/11/2004 e che non abbia già maturato il numero massimo di dieci aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a 129,11 euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso.
Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare il numero massimo di dieci ivi compresi gli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi.
A tal fine nel prospetto delle competenze mensili sarà evidenziato, in apposita casella, il numero degli aumenti di anzianità maturati da ciascun dirigente.
gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, ai sensi della disciplina che precede, in considerazione della specifica natura degli stessi, possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dall’1/1/2017.

Ferie
Fermo restando il principio dell’irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a 4 settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le 4 settimane, fatta salva ogni diversa intesa, è regolato come segue.
Qualora eccezionalmente il periodo eccedente non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i ventiquattro mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore a fruire di tale periodo, con contestuale informativa che, se non fruito, il periodo di ferie non potrà comunque essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute. In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un’indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei 24 mesi.

"4.MANAGER"
Il dirigente, con decorrenza dall’1/1/2019, riceverà dalle imprese la quota di euro 100,00 annue, per dirigente in servizio, con le stesse modalità previste per il finanziamento della Gestione Separata Fasi, all’esclusivo fine di rendere strutturale il finanziamento delle iniziative di politiche attive, orientamento e placement ad esso affidate, a favore dei dirigenti di aziende associate al Sistema di rappresentanza di Confindustria che siano coinvolti in processi di ristrutturazione o che, comunque, siano interessati da processi che comportino la risoluzione del loro rapporto per fondati motivi e non abbiano maturato il diritto ad una prestazione pensionistica.

Maternità e paternità
E’ inserito un nuovo articolo a tutela della maternità e paternità nel rispetto delle normative di legge.

Trattamento di malattia
Il periodo di conservazione del posto pari a 12 mesi, si intende riferito anche alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Il periodo di aspettativa è elevato a mesi 12, sempre su domanda del dirigente, nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l’impiego di terapie salvavita.

Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - Copertura assicurativa
L’azienda provvederà altresì a stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione pari, a decorrere dall’1/1/2020, ad euro 200.000,00 quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge.
La predetta somma sarà pari a euro 300.000,00 quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge.
Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di 200,00 euro annui che saranno trattenuti dall’azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità.

Trasferimento del dirigente
Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno. Per i dirigenti con figli minori di età il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno.

Previdenza complementare
Con decorrenza dall’1/1/2020, per tutti i dirigenti iscritti al Previndai - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita:
a.1. a carico dell’impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 180.000,00 euro annui;
a.2. a carico dei dirigenti, nella misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto;
a.3. fermo restando il limite complessivo dell’8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell’impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, fino al limite del 3%, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell’1%.
Il presente articolo si applica ai dirigenti in servizio all’1/1/2010 nonché ai dirigenti assunti o nominati successivamente a tale data.
Infine, ferma restando, in relazione agli anni dal 2019 al 2021, la disciplina vigente prima dell’accordo di rinnovo del 30/7/2019, con decorrenza dall’1/1/2022, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, il contributo annuo a carico dell’azienda, di cui al precedente punto a.1., non può risultare inferiore a 4.800,00.

Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dall’1/1/2020, la contribuzione, prevista dall’accordo 6/12/2018 per la GS Fasi sarà ripartita e imputata in parti uguali alle due gestioni: la gestione per i dirigenti licenziati e la gestione "Non autosufficienza".