Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo: nuova disciplina (2/2)

Con la determina del Presidente dell’Inail 23 luglio 2019, n. 227 è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Inail. La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa (Circolare n. 22/2019).

Rateazioni fino a 36 mesi e fino a 60 mesi in casi eccezionali oggetto di autorizzazione ministeriale
In casi eccezionali, l’articolo 2, comma 11, della Legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha previsto che il Ministro del lavoro può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti contributivi scaduti non iscritti a ruolo.
L’articolo 116, comma 17, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto, poi, che nei casi previsti dal comma 15, lettera a) della medesima legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può autorizzare il pagamento rateale fino a 60 mesi sulla base dei criteri di eccezionalità previsti. Dunque, per queste rateazioni, la normativa di riferimento è costituita dal combinato disposto delle suddette norme e dalle circolari ministeriali 25 maggio 2000 n. 31 e 9 aprile 2001 n. 41, che ne regolano la fase attuativa.
In considerazione dell’eccezionalità e tassatività dei casi ammessi, è previsto uno specifico iter istruttorio a cura delle Strutture territoriali competenti, finalizzato a verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni in presenza delle quali il competente organo ministeriale può autorizzare il pagamento rateale fino a 36 o 60 mesi.
Con la circolare del Ministro del lavoro del 25 maggio 2000, n. 31, è stata definita la fase istruttoria inerente il procedimento di autorizzazione ministeriale. Al fine di accelerare l’iter procedurale con particolare riferimento alla fase afferente agli accertamenti istruttori sulle condizioni di ammissibilità delle rateazioni in questione il Ministero del lavoro ha previsto che gli Enti devono trasmettere, unitamente alle domande di rateazione delle aziende interessate, una dettagliata e completa relazione attestante:
- l’importo del debito contributivo e il periodo cui lo stesso si riferisce;
- le cause che hanno determinato l’omissione contributiva, quali, per esempio, il mancato incasso di notevoli crediti maturati nei confronti di enti pubblici, calamità naturali, fatti dolosi del terzo accertati giudizialmente;
- la situazione finanziaria dell’azienda da cui si desume la solvibilità del credito;
- la specificazione che la concessione della dilazione, oltre a costituire la possibile alternativa per il recupero del credito, contribuisca in modo significativo, a favorire, sia il riassetto finanziario ed economico dell’azienda, che il mantenimento dei livelli occupazionali;
- il tipo di garanzie presentate a tutela del credito;
- il puntuale versamento delle rate provvisorie e dei contributi correnti.
L’Inail precisa che, il riferimento alle rate provvisorie è da intendersi attualmente superato, a seguito della disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227, che non prevede più il pagamento dell’acconto ovvero della rata provvisoria contestualmente alla presentazione dell’istanza di rateazione e il pagamento delle rate provvisorie successive fino all’emissione del provvedimento di concessione.
L’autorizzazione, da parte degli organi di gestione del Ministero del lavoro per il pagamento rateale sino a 36 mesi dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti agli enti pubblici previdenziali, può essere concessa allorquando il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia riconducibile a una delle seguenti cause:
a) calamità naturali;
b) procedure concorsuali;
c) carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, derivanti da obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
d) ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all’azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale.
La predetta autorizzazione ministeriale al pagamento rateale sino a 36 mesi può, altresì, essere concessa:
1) in caso trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;
2) in presenza di una carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali;
3) in occasione di contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo (condono, recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti), aventi scadenze concomitanti;
4) per debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a 5.165,00 euro (lire 10 milioni), avuto riguardo alla precaria situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale.
Quanto alla previsione di cui all’articolo 116, comma 17, della Legge n. 388/2000, la rateizzazione sino a 60 mesi può essere concessa con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, allorquando il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi sia riconducibile a una delle seguenti cause:
a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa. In particolare, si specifica che l’ammissione al beneficio è circoscritta allorché dette incertezze traggano origine da contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative, dalla novità o complessità della fattispecie, da obiettive difficoltà di interpretazione delle norme di settore, da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto, in via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa.
Conseguentemente, devono ritenersi escluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo si sia formato un orientamento giurisprudenziale o amministrativo consolidato, nonché quelle in cui si faccia valere una non verosimile interpretazione delle norme;
b) fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, e sempreché l’interessato esibisca certificazione dell’autorità giudiziaria attestante che presso la stessa è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia.
Il debitore che intenda chiedere la rateazione per un numero di rate eccedenti le 24 mensilità deve presentare l’istanza, anche tramite un intermediario in possesso di delega dall’interessato, utilizzando il servizio telematico "Istanza rateazione" disponibile sul sito www.inail.it, allegando obbligatoriamente, in formato pdf, la documentazione relativa alle motivazioni addotte a fondamento dell’istanza stessa nonché la garanzia fideiussoria prestata.
In particolare, deve essere allegata la documentazione probante circa le cause che hanno determinato l’omissione contributiva indicate nella circolare ministeriale 9 aprile 2001, n. 41, vale a dire per le calamità naturali le ordinanze emesse dalle autorità competenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per le procedure concorsuali i relativi atti emessi dagli organi competenti, per le situazioni di crisi previste al punto d) nonché ai punti 1-4 della circolare ministeriale la specifica documentazione di cui il debitore deve essere necessariamente in possesso.
È opportuno che la documentazione in questione sia concordata con la Sede competente, al fine di evitare la presentazione di istanze incomplete che non potranno che essere rigettate.
La Sede, ricevuta l’istanza di rateazione, deve effettuare una puntuale e attenta istruttoria, verificando che la documentazione prodotta sia completa e che le motivazioni del mancato o ritardato pagamento dei premi siano riconducibili a una delle cause tassative stabilite nella citata circolare ministeriale, che definisce puntualmente i casi eccezionali per i quali può essere concesso il prolungamento della rateazione stessa.
Qualora la Sede verifichi che la documentazione è carente o che le motivazioni addotte non rimandano ai criteri di eccezionalità previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve istruire una pratica di reiezione, alla quale deve essere obbligatoriamente allegato il parere negativo motivato a firma del Direttore della Direzione territoriale. La pratica deve essere inoltrata alla Direzione regionale (o alla Direzione provinciale di Bolzano per i casi di sua competenza) per l’adozione del relativo provvedimento di reiezione a firma del Direttore della Direzione regionale (o della Direzione provinciale di Bolzano).
Nel caso in cui la documentazione pervenuta sia completa e le motivazioni del mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi siano riconducibili a una delle cause tassative previste, la Sede deve inoltrare tramite Pec alla Direzione regionale (o alla Direzione provinciale di Bolzano per i casi di sua competenza) l’intero fascicolo corredato da una dettagliata e completa relazione a firma del Direttore della Direzione territoriale competente, attestante l’importo del debito contributivo e il periodo cui lo stesso si riferisce, le cause che hanno determinato l’omissione contributiva, la situazione finanziaria dell’azienda da cui si desume la solvibilità del credito, la specificazione che la concessione della rateazione sino a 36 mesi, oltre a costituire possibile alternativa per il recupero del credito, contribuisce, in modo significativo, a favorire sia il riassetto finanziario ed economico dell’azienda che il mantenimento dei livelli occupazionali, il tipo di garanzie prestate a tutela del credito e il puntuale versamento dei premi assicurativi correnti.
La Direzione regionale (o la Direzione provinciale di Bolzano) esaminata la documentazione ricevuta, se ritiene che la relazione sia sufficientemente dettagliata e completa, ovvero dopo averla integrata se necessario, e che sussistano le condizioni per la concessione della rateazione sino a 36 mesi, sottopone la pratica al Direttore per la sottoscrizione del parere favorevole.
L’istanza di rateazione, completa della documentazione fornita dal debitore e della relazione sottoscritta con parere favorevole dal Direttore della Direzione regionale, deve essere inoltrata tramite Pec al competente ufficio della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ricevuta l’autorizzazione ministeriale che le sarà inoltrata dalla Direzione regionale, la Sede deve istruire la pratica di concessione alla quale deve essere allegata l’autorizzazione stessa.
Per la Sede regionale di Aosta e la Direzione provinciale di Trento gli adempimenti sopra descritti sono riferiti ai rispettivi Direttori.
L’Inail sottolinea che nell’ambito del procedimento di autorizzazione in discorso le competenti Strutture territoriali dell’Inail sono tenute a valutare la presenza delle condizioni per la concessione delle rateazioni fino a 36 mesi e fino a 60 mesi.