INL: istruzioni sui controlli successivi alla concessione del Rdc

L’Ispettorato nazionale del lavoro è impegnato nelle attività di controllo successive alla concessione del Rdc, con particolare riferimento all’accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro "in nero" da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario del Rdc.In relazione a tale attività, l’Ispettorato riepiloga le fattispecie di reato che il Legislatore ha previsto a presidio del corretto assolvimento dell’obbligo di informazione che grava sui richiedenti in merito al possesso dei requisiti di legge (Circolare INL n. 8/2019).

Fattispecie di reato
L’art. 7 del D.L. n. 4/2019 individua le condotte dirette ad ottenere indebitamente il beneficio in esame o a conservarne illegittimamente il godimento. In particolare, il comma 1 punisce con la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di "chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (...)". Si tratta, pertanto, di una condotta rilevante in fase di presentazione della domanda di fruizione del Rdc.
Il comma 2 del medesimo articolo punisce con la reclusione da uno a tre anni "l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11 (...)". Tale fattispecie si configura, quindi, in un momento successivo alla concessione del beneficio. Ai fini infatti della configurabilità del reato di cui al comma 2 non rileva lo svolgimento in sé di un’attività lavorativa che risulta compatibile, in termini generali, con la fruizione del Rdc quanto, piuttosto, l’omessa comunicazione del reddito percepito che avrebbe potuto comportare, ove correttamente comunicato, la riduzione o addirittura il venir meno del beneficio.
Nell’ambito delle verifiche di competenza dell’INL, il personale ispettivo potrà pertanto rilevare la commissione del reato con riguardo alla sola ipotesi dell’omessa comunicazione delle "variazioni del reddito (...)" che, verosimilmente, può realizzarsi con maggior frequenza nei casi di prestazioni di lavoro "nero" o "grigio".
Al riguardo, si rammenta che l’art. 3, comma 8, ultimo periodo, pone l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare l’avvio di un’attività di lavoro dipendente all’INPS tramite il modello "Rdc/Pdc– Com Esteso" entro trenta giorni dall’inizio dell’attività a pena di decadenza dal beneficio (cfr. INPS circ. n. 43/2019), a prescindere dall’invio, a cura del datore di lavoro, della comunicazione ex art. 9 bis del D.L. n. 510/1996 conv. da L. n. 608/1996.
Analogamente, il reato di cui al comma 1 si configurerà nei casi in cui l’attività lavorativa "in nero" sia stata intrapresa precedentemente all’istanza di Rdc ed il compenso percepito sia stato omesso all’atto di presentazione della domanda. In particolare assumerà rilievo la constatata omissione o la falsità delle informazioni sulla situazione reddituale del nucleo da fornire attraverso il modello INPS "RDC/PDC – com ridotto", che attualizza le informazioni contenute nella DSU.

Condivisione banche dati
Al fine di agevolare lo svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza delle circostanze che comportino la decadenza dal beneficio il Legislatore ha previsto l’accesso dell’INL alle banche dati gestite dall’INPS (comma 15 ter dell’art. 7).
In attuazione della norma citata, l’INPS ha predisposto una piattaforma informatica sulla quale devono confluire tutti i dati utili alla individuazione dei soggetti percettori del Rdc e all’accertamento dei reati in argomento.
Le informazioni contenute nella piattaforma consentono al personale ispettivo di verificare se i lavoratori impiegati senza la preventiva comunicazione (art. 9 bis del D.L. n. 510/1996) risultino appartenere ad un nucleo familiare percettore di RDC, nonché di consultare le informazioni relative ai modelli "Rdc/Pdc– Com ridotto/esteso".
Pertanto il personale ispettivo che abbia riscontrato, attraverso la consultazione dei dati in questione, la falsità delle dichiarazioni o delle informazioni rese o l’omissione delle informazioni dovute – e quindi la sussistenza dei relativi reati – dovrà trasmettere, entro dieci giorni dall’accertamento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto di verifica.
Resta inoltre ferma l’ulteriore comunicazione formale all’INPS territorialmente competente – vale a dire quella di residenza del lavoratore – contenente l’indicazione delle generalità e del C.F. di quest’ultimo quale percettore di Rdc o appartenente ad un nucleo familiare di percettore Rdc, affinché l’Istituto provveda alla tempestiva decadenza dal beneficio. L’invio andrà effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la settimana successiva all’accesso ispettivo atteso che il rispetto di tale tempistica è funzionale ad una rapida interruzione della erogazione del Rdc da parte dell’INPS (Circolare INL n. 8/2019).

Sanzioni Amministrative – aggravante maxisanzione
La maxisanzione è aumentata del 20% in caso di impiego di lavoratori beneficiari del Rdc (art. 3, co. 3-quater, D.L. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, inserito dall’art. 22, co. 1, D.Lgs. n. 151/2015, modif. dall’art. 7, comma 15-bis, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modif. in L. 28 marzo 2019, n. 26).
Resta fermo il necessario riscontro, ai fini dell’applicazione della suddetta aggravante, sulla circostanza in ordine al godimento del Rdc da parte del nucleo familiare di appartenenza del lavoratore.
In ogni caso, non sussistendo una impossibilità giuridica all’assunzione del lavoratore che fruisce di Rdc, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro dovrà procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo lavorativo "in nero" accertato.