Incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, prime indicazioni Inps (2/2)

Con circolare n. 104/2019, l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’assetto complessivo dell’incentivo per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, di beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc). Le modalità operative per la fruizione dell’incentivo, invece, con riguardo a tutte le gestioni previdenziali interessate (UniEmens PosContributiva aziende DM, DMAG aziende agricole, UniEmens ListaPosPA) saranno dettate successivamente, con apposito messaggio.

(CONTINUA) ...Per i rapporti di lavoro avviati nel corso del mese, il limite mensile del beneficio spettante (780,00 euro) va ricalcolato in funzione della durata effettiva del rapporto di lavoro nel mese. Così, per un rapporto di lavoro incentivato attivato nel corso del mese, il tetto massimo nel predetto mese è pari all’importo mensile diviso per 31 e calcolato in base al numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro nel mese.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’Inail;
- il contributo al Fondo di tesoreria, ove dovuto;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige;
- il contributo dello 0,30% (art. 25, co. 4, L. n. 845/1978), destinato o comunque destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (L. n. 166/1991);
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti;
- il contributo aggiuntivo IVS dell’1%, ove dovuto.
In presenza di un nucleo familiare composto da più soggetti per i quali è previsto l’inserimento lavorativo, è possibile riconoscere lo sgravio in trattazione anche per più di un’assunzione dei componenti del medesimo nucleo, purché sussista un eventuale residuo di Rdc, a seguito della prima assunzione incentivata, Al riguardo, dall’assunzione del lavoratore consegue l’obbligo di comunicare entro 30 giorni dall’avvio dell’attività il reddito previsto che scaturisce dalla stessa, relativo all’anno solare dell’assunzione. Tale maggior reddito da lavoro concorre, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%, rideterminando conseguentemente l’importo mensile del Rdc. Tale importo, evidentemente, costituisce il nuovo tetto per le ulteriori eventuali assunzioni di membri del nucleo.
La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la predetta durata è pari alla differenza tra 18 mensilità, periodo massimo di erogazione del Rdc, e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima (art. 3, co. 6, del D.L. n. 4/2019), la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
Allo scopo di promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari del Rdc, gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i Centri per l’impiego o presso le agenzie per il lavoro, laddove tale possibilità sia prevista da provvedimenti regionali, un Patto di formazione con il quale assicurano al beneficiario del Rdc lo svolgimento di un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Qualora la successiva assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al Patto, il predetto incentivo è attribuito, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti (sulla base di apposite regole operative da emanare), all’Ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, in misura pari alla metà del suo importo, con un tetto mensile di 390,00 euro. L’altra metà dell’incentivo, sempre nel rispetto del tetto mensile di 390,00 euro, è fruita dal datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. La durata dell’incentivo segue le regole generali, fatto salvo il periodo minimo di fruizione, stabilito, per questa tipologia di assunzioni, in 6 mensilità, sia per il datore di lavoro che per l’Ente di formazione.
Nel caso di licenziamento effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, con applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva. La restituzione non è dovuta allorquando l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, salvo che esso venga dichiarato illegittimo. Anche l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova e le dimissioni per giusta causa, comportano l’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito. Con riferimento al contratto di apprendistato, l’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso al termine del periodo formativo, nel rispetto dei termini di preavviso, determina l’obbligo di restituzione. Essa non opera, invece, nel caso in cui il datore di lavoro decida di risolvere il rapporto di lavoro, in applicazione di clausola contrattuale prevista dal contratto collettivo di automatica risoluzione del rapporto lavorativo, al raggiungimento dell’età pensionabile del dipendente.
Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato (art. 1406 c.c.) e di trasferimento di azienda (art. 2112 c.c), la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tali casi si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto, che prosegue con il datore di lavoro cessionario.
L’incentivo non è cumulabile con altri regimi agevolati né con alcun altro incentivo all’occupazione di natura economica ovvero contributiva, fatte salve l’agevolazioni previste da appositi programmi operativi nazionali e regionali e dai programmi operativi complementari, per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età ovvero di soggetti con almeno 35 anni di età che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (art. 1, co. 247, L. n. 145/2018), Trattandosi di incentivi che prevedono, ambedue, l’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e, per l’assunzione di beneficiari del Rdc, anche di quelli a carico del lavoratore, in caso di esaurimento degli esoneri contributivi a seguito del suddetto cumulo, è prevista la fruizione dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Rdc sotto forma di credito di imposta, la cui regolamentazione è rimessa ad apposito decreto ministeriale da emanare.