Incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, prime indicazioni Inps (1/2)

Con circolare n. 104/2019, l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’assetto complessivo dell’incentivo per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, di beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc). Le modalità operative per la fruizione dell’incentivo, invece, con riguardo a tutte le gestioni previdenziali interessate (UniEmens PosContributiva aziende DM, DMAG aziende agricole, UniEmens ListaPosPA) saranno dettate successivamente, con apposito messaggio.

In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetto beneficiario del Rdc, è stabilito l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780,00 euro (art. 8, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in L. 28 marzo 2019, n. 26). L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL. L’agevolazione può essere riconosciuta solo per i rapporti di lavoro che abbiano caratteristiche corrispondenti a quelle comunicate, avuto riguardo alla qualifica contrattuale del lavoratore e alla relativa sede di lavoro.
L’esonero riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che il relativo rapporto di lavoro si svolga a tempo pieno, salva la possibilità, ai fini della tutela di particolari situazioni soggettive del lavoratore, di trasformare, su richiesta di quest’ultimo, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e continuare a fruire dell’agevolazione in trattazione. Il riferimento qui è alle ipotesi in cui la richiesta di rimodulazione dell’orario di lavoro da parte del dipendente trova fondamento nella presenza di gravi patologie per le quali residui una ridotta capacità lavorativa o, ancora, alle ipotesi in cui il lavoratore manifesti la volontà di ridurre l’orario di lavoro in luogo del congedo parentale (art. 8, commi 3 e 7, D.Lgs. n. 81/2015).
Lo sgravio è applicabile anche per:
- contratti di apprendistato;
- rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. n. 142/2001);
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
La riserva nei confronti dei rapporti a tempo pieno porta ad escludere che l’incentivo possa estendersi al contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, la cui caratteristica principale è proprio quella di modulare la durata delle prestazioni lavorative alla variabilità delle esigenze aziendali. Analogamente, non rientra nell’ambito di applicazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, considerate la specifica disciplina del rapporto di lavoro e le eventuali causali di cessazione dello stesso, con possibilità di recesso "ad nutum" riconosciuta al datore di lavoro e giustificata dal carattere prettamente fiduciario del rapporto. Ancora, l’agevolazione non può trovare applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionali (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017) e nei casi di assunzioni di lavoratori domestici, seppure effettuate a tempo pieno e indeterminato.
È in ogni caso onere del datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc, stipulare presso il Centro per l’impiego, ove necessario, un Patto di formazione con il quale garantisca al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015), delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006). Altresì, il datore di lavoro che assume deve realizzare un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato (art. 8, co. 3, D.L. n. 4/2019; art. 31, co. 1, lett. f, D.Lgs. n. 150/2015), avuto riguardo alla nozione di "impresa unica". Nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione, si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno (ULA) dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno (ULA) dell’anno successivo all’assunzione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello n. 34/2014; Corte di Giustizia UE, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07). L’impresa, cioè, deve verificare l’effettiva forza lavoro a tempo indeterminato presente nei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione "stimata". I datori di lavoro devono essere anche in regola con gli obblighi di assunzione di disabili (art. 3, L. n. 68/1999), fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste del collocamento obbligatorio. In relazione alla normativa comunitaria, lo sgravio contributivo può trovare applicazione esclusivamente nei limiti degli importi de minimis (art. 8, co. 6, D.L. n. 4/2019). In considerazione della piena operatività del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (art. 52, L. n. 234/2012), l’Inps provvede al riconoscimento dell’intero importo dell’agevolazione eventualmente spettante solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che il datore di lavoro non abbia superato i limiti di aiuti... (CONTINUA)