Vending machine: al via le comunicazioni sulla compliance

Con il provvedimento del 13 giugno 2019, n. 195328, l’Agenzia delle Entrate ha disposto le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti per i quali risultano anomalie relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.

Ai sensi dell’art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dal 1° aprile 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie.
L’obbligo di trasmissione dei dati, inserito con gradualità, è stato esteso a tutti i soggetti gestori di distributori automatici (inclusi quelli senza porta di comunicazione) a decorrere dal 1° gennaio 2018 (provvedimenti direttoriali del 30 giugno 2016, 29 novembre 2016 e 30 marzo 2017).
L’anno 2018 è stato pertanto preso a riferimento per lo svolgimento dell’attività di analisi dei primi flussi pervenuti.
Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché di favorire l’emersione spontanea di basi imponibili potenzialmente sottratte a tassazione, l’Agenzia delle entrate individua, a seguito dell’analisi dei dati acquisiti all’Anagrafe tributaria, i contribuenti che presentano possibili anomalie per l’anno d’imposta 2018.
A seguito dell’attività di analisi di cui sopra, l’Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti che, sebbene risultino svolgere l’attività economica di Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, sulla base del codice ATECO 47.99.20, presente in Anagrafe tributaria, non hanno censito alcun distributore automatico.
L’Agenzia invia altresì una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti che, pur avendo censito i propri distributori automatici, presentano ripetute anomalie relative alle trasmissioni dei dati effettuate.
Le suddette comunicazioni, inviate tramite PEC, contengono le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, denominazione o cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto (da indicare nel modello F24, in caso di versamenti per ravvedimento operoso);
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare l’assenza di censimento di distributori automatici o la presenza di anomalie nella trasmissione dei dati dei corrispettivi;
e) indicazione della possibilità per il destinatario di consultare l’allegato alla comunicazione, contenente il dettaglio delle anomalie riscontrate, con riferimento a ciascun distributore automatico, identificato tramite il numero di matricola, accedendo all’area "L’Agenzia scrive" del portale "Fatture e corrispettivi", sezione "Consultazione", o del proprio Cassetto fiscale;
f) indicazioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
g) invito a richiedere informazioni o a fornire chiarimenti e documentazione, nel caso in cui il contribuente desideri giustificare le anomalie riscontrate, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica dedicato.
I dati e gli elementi sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza mediante strumenti informatici.
I dettagli delle anomalie riscontrate, riferiti ai singoli distributori automatici, saranno messi a disposizione del contribuente nell’area "L’Agenzia scrive" del portale "Fatture e corrispettivi", sezione "Consultazione", o del proprio Cassetto fiscale.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione, che riconoscono gli errori o le omissioni segnalati negli adempimenti di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, possono regolarizzare la propria posizione versando le sanzioni stabilite dall’articolo 2, comma 6, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, beneficiando delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).
Qualora gli errori o le omissioni abbiano comportato anche errori o omissioni negli adempimenti dichiarativi IVA e nei versamenti dell’imposta, i contribuenti possono regolarizzare anche tali violazioni, mediante ravvedimento operoso, presentando la dichiarazione integrativa (ovvero l’eventuale dichiarazione omessa, entro novanta giorni dal 30 aprile 2019) e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione sul mancato censimento, qualora ravvisino che l’attività economica effettivamente esercitata non corrisponde al codice ATECO dichiarato, devono provvedere alla variazione dello stesso e inserire il codice ATECO corretto nella prossima dichiarazione Redditi 2019.