Passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario

Se ai fini IVA i due regimi prevedono il medesimo trattamento delle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, sicché è sufficiente che sia indicato nelle fatture il riferimento al regime forfetario e non anche quello al regime di vantaggio, ai fini dell’imposizione diretta i due regimi presentano, per la determinazione del reddito imponibile, delle caratteristiche non del tutto coincidenti. Ne consegue che il reddito imponibile per tutto il 2019 andrà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 14 maggio 2019, n. 140).