L'adattamento del sistema Uniemens al settore della contribuzione agricola unificata

L’Inps illustra le nuove modalità di trasmissione tramite flussi Uniemens degli elementi retributivi, contributivi e assicurativi riferiti ai rapporti di lavoro instaurati nel settore dell’agricoltura, ai fini dell’accertamento e assoggettamento alla contribuzione agricola unificata; il nuovo sistema sarà obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2020 (circolare n. 65 del 10 maggio 2019).

Come noto, il sistema attualmente in vigore prevede che i flussi contributivi relativi ai rapporti di lavoro agricolo, ai fini dell’accertamento e riscossione dei contributi, siano trasmessi trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, attraverso la dichiarazione di manodopera modello Dmag/Unico, composto da un unico documento, contenente i dati dei singoli mesi relativi al trimestre di riferimento. Le informazioni così fornite vengono poi rielaborate a cura dell’Inps per la successiva fase di tariffazione, ovvero di calcolo dei contributi dovuti dall’azienda, nei quali è compresa la quota a carico del lavoratore, nonché per la compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli con successiva implementazione del relativo conto assicurativo.
Pertanto, a decorrere dal mese di competenza gennaio 2020, le modalità di presentazione del flusso relativo alla manodopera occupata saranno così modificate:
- i dati retributivi saranno trasmessi tramite il flusso Uniemens, secondo le indicazioni contenute nel relativo Documento tecnico e Allegato tecnico;
- la cadenza temporale di trasmissione del flusso sarà mensile, con scadenza entro la fine del mese successivo a quello di competenza;
- il canale di trasmissione sarà continuamente aperto, seppur tenendo conto di diverse limitazioni in relazione al "periodo di emissione", ovvero il trimestre solare per il quale si effettua la tariffazione. Resta infatti immutato il periodo temporale di insorgenza dell’autonoma obbligazione contributiva per ognuno dei quattro trimestri solari dell’anno.
Altresì, restano fermi:
- i termini di versamento dei contributi, ovvero: il 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre, il 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre, il 16 marzo dell’anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre, il 16 giugno dell’anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre;
- il termine per la compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale fissato al 31 marzo dell’anno successivo;
- i termini degli elenchi trimestrali di variazione.
In sostanza, i flussi trasmessi mensilmente forniscono le informazioni necessarie per il calcolo della contribuzione trimestrale, che verrà elaborata a cura dell’Istituto e dovrà essere corrisposta entro i termini citati, ma la trasmissione mensile dei flussi non dà origine ad autonome obbligazioni contributive mensili. Allo stesso modo, relativamente alla compilazione e pubblicazione degli elenchi nominativi, i flussi mensili costituiscono gli elementi che danno origine alle iscrizioni, cancellazioni e/o variazioni.
Quanto alle modalità operative di invio, le aziende o gli intermediari autorizzati che trasmettono il flusso Uniemens/PosAgri, dovranno validare i flussi Uniemens/PosAgri generati, attraverso il software di controllo già in uso per le aziende con dipendenti non agricole. Le denunce trasmesse verranno poi prese in carico dall’Istituto, elaborate e sottoposte in gestione a controlli di merito. Eventuali correzioni da apportare ai flussi già trasmessi dovranno essere effettuate ritrasmettendo l’intero flusso corretto, che assumerà la natura di flusso di tipo principale se ritrasmesso entro il periodo di trasmissione:
- per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, dal 1° febbraio e fino al 31 maggio;
- per i mesi di aprile, maggio e giugno, dal 1° maggio e fino al 31 agosto;
- per i mesi di luglio, agosto e settembre, dal 1° agosto e fino al 30 novembre;
- per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, dal 1° novembre e fino all’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo.
In sostanza, le ritrasmissioni, o anche le nuove trasmissioni, saranno contraddistinte come dichiarazioni di tipo principale, a condizione che la trasmissione avvenga in un periodo di emissione antecedente al periodo di tariffazione e ricomprendente i mesi del trimestre di competenza dei flussi che si ritrasmettono e/o si variano. In tale ipotesi, l’ultimo flusso trasmesso andrà sempre a sostituire quelli trasmessi precedentemente, senza alcuna conseguenza sulla procedura di tariffazione.