Cooperative sociali: applicazione della disciplina in materia di "impresa sociale"

Con nota del 31 gennaio scorso, il Ministero del lavoro fornisce indicazioni sull’applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al D.Lgs. n. 112/2017.

La disciplina introdotta con il Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106" - come recentemente modificato dal D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95 - ha interessato anche gli enti cooperativi e, in particolare, le cooperative sociali.
In particolare, l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112 in parola, stabilisce che "le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali". A tali enti le disposizioni del decreto stesso "si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili".
Diversamente, il comma 5 del medesimo articolo 1 prevede che "Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita."
Viene quindi, statuito un sistema di fonti regolatorie per le imprese sociali, diverse dalle cooperative sociali, che rinvia alla disciplina specifica della forma giuridica delle stesse solo "in mancanza e per gli aspetti non disciplinati" dai Decreti Legislativi nn. 112/2017 e 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Ciò premesso, in ragione della previsione dell’articolo 1 comma 4 citato, che attribuisce di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi la qualifica di imprese sociali, con un evidente scopo "premiale" e agevolativo, il Ministero del lavoro precisa che, non incombe su tali enti, in via generale, l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, quello di porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in esame.
Sulle società cooperative diverse dalle cooperative sociali, che aspirino ad acquisire la qualifica di imprese sociali, incombe invece l’obbligo, ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione, di dimostrare il possesso dei requisiti previsti, adeguando a tal fine i propri statuti nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 112/2017.
Inoltre, l’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 prevede che negli statuti delle imprese sociali debbano essere inseriti per gli amministratori specifici requisiti di professionalità, indipendenza, onorabilità. Tale previsione, alle cooperative sociali, che assumono la qualifica di impresa sociale ope legis, non è applicabile, in via generale, se non con riferimento agli eventuali soggetti esterni cui vengano attribuite, nella misura di cui alla normativa vigente e se previsto negli statuti, cariche sociali in ragione della loro utilità al governo dell’impresa (esperti di business aziendale, cooperazione, relazioni commerciali).
Ancora, il successivo articolo 8, comma 2, prevede che "compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano la facoltà per l'istante di investire l'assemblea degli associati o dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o associati." Tale articolo - chiarisce il Ministero - non si applica nelle imprese sociali costituite in forma di cooperativa sociale in quanto la materia trova già una sua disciplina nelle norme specifiche degli enti cooperativi.
Con riferimento al lavoro nell’impresa sociale, attese le previsioni della Legge 3 aprile 2001, n. 142, recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" nonché l’obbligo del rispetto del principio di parità di trattamento dei soci ai sensi dell’art. 2516 c.c., lo stesso Ministero precisa che, alle cooperative sociali non si applica l’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017, secondo il quale "I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale".
Con riferimento al menzionato articolo 13, comma 2, le cooperative sociali nell’impiego dei soci volontari devono continuare ad attenersi alla disciplina di cui alla Legge n. 381/1991 rispettando le percentuali previste dalla stessa.