Sanzioni lavoro "nero", orario di lavoro e sicurezza: codice tributo "VAET" per le maggiorazioni

Con la risoluzione del 22 gennaio 2019, n. 7/E, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo "VAET" per il versamento delle maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposte dalla Legge di bilancio 2019.

Come noto, il comma 445 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. In particolare, l’aumento del 20% riguarda le violazioni relative:
- alla maxisanzione per lavoro nero;
- alla somministrazione, distacco nazionale, appalto (art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003);
- agli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale (art. 12, D.Lgs. n. 136/2016);
- alla durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero (D.Lgs. n. 66/2003).
La finanziaria ha, inoltre, disposto l’incremento del 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro. Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro.
Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Orbene, con la risoluzione in argomento è stato istituito il codice tributo "VAET", denominato "Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145", per il versamento delle suddette maggiorazioni.
In sede di compilazione del modello di versamento F23:
- nel campo 6 "codice ufficio o ente", è indicato il codice "VXX", dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come indicato nella "Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari", pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.;
- nel campo 10 "estremi dell’atto o del documento", sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
- nel campo 11 "codice tributo", è indicato il codice tributo "VAET".
Resta fermo che, le previgenti disposizioni dell’art. 14 del D.L. n. 145/2013 (conv. in L. n. 9/2014) - che avevano già previsto il versamento del 30% dell'importo delle sanzioni amministrative per lavoro "nero", delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lett. c), e comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i maggiori introiti derivanti dal raddoppio degli importi sanzionatori previsti per le violazioni in materia di orario di lavoro ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - si pongono in sistema con quelle introdotte dalla Legge di bilancio 2019.