Non è agevolabile ai fini IRPEF il box acquistato con cambio di destinazione d'uso

21 SETT 2018 Il box auto acquistato qualora derivi da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di "nuova costruzione" non risulta agevolabile. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 19 settembre 2018, n. 6).

Ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR dall’imposta lorda Irpef si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. La misura della detrazione dal 36 per cento è stata poi elevata al 50 per cento nonché dell’ammontare delle spese ammissibili alla detrazione, il cui limite è di euro 96.000 in luogo di euro 48.000.per le spese sostenute dal 26 giugno 2012. Questi maggiori benefici sono stati più volte prorogati fino, da ultimo, al 31 dicembre 2018.
La detrazione in esame è riconosciuta anche per gli interventi relativi alla "realizzazione" di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.

Il riferimento normativo al termine "realizzazione" di autorimesse o posti auto è stato sempre inteso dalla prassi come esecuzione di un intervento "ex novo"; si tratta dell’unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione.
Il box auto acquistato, quindi, qualora derivi da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di "nuova costruzione", non risulta agevolabile.
Nella fattispecie esaminata dal Fisco l’istante ha acquistato da un’impresa costruttrice, mediante rogito notarile, un box auto situato al piano terra di un fabbricato con rilascio della relativa fattura; il box auto è pertinenziale all’abitazione situata nel medesimo fabbricato. In data precedente all’acquisto la stessa impresa ha acquistato l’intera proprietà del piano terra dello stesso stabile avente destinazione d’uso "Civili abitazioni" e successivamente ha effettuato lavori di trasformazione, con conseguente frazionamento e cambio di destinazione d’uso dei suddetti locali da civili abitazioni a "Box auto e Cantinole", al fine di rivenderli; l’impresa esecutrice ha pertanto correttamente negato il rilascio della certificazione relativa al costo di realizzo del box auto in quanto tale fattispecie non rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’agevolazione.