Decorrenza economica del superiore inquadramento non è quella pubblicazione della graduatoria

 

 

La decorrenza economica del superiore inquadramento ad una qualifica funzionale interna alla medesima area professionale a seguito di una procedura concorsuale è quella di effettiva immissione nella qualifica (CORTE DI CASSAZIONE - Sez. lav. - Ordinanza 11 settembre 2018, n. 22082)

Il fatto riguarda il ricorso di alcuni dipendenti dell'Agenzia delle Dogane al risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive maturate dalla data di pubblicazione della graduatoria del concorso a quella di effettiva immissione nella qualifica.
Accolto in primo grado, la Corte territoriale ha ritenuto che la lesione del diritto vantato dalle ricorrenti si era verificata allorquando, in occasione dell'approvazione della nuova graduatoria, la decorrenza economica del superiore inquadramento era stata fatta decorrere ex nunc e non ex tunc.
Su tale scia il giudice d'appello ha ritenuto evidente la colpa dell'amministrazione, consistita nell'avere inserito in graduatoria concorrenti che non avevano diritto a partecipare alla procedura, danneggiando in tal modo le appellate.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Dogane, tuttavia, il danno che viene in rilievo non deriva dal ritardo nell'approvazione della graduatoria né dall'illegittima formazione della stessa, bensì dalla errata individuazione della data di decorrenza degli effetti economici della progressione.
Pertanto, la responsabilità non è dell'amministrazione ma è fondata sull'inadempimento di un'obbligazione scaturente dal rapporto di lavoro già in essere, poiché il diritto poteva essere fatto valere solo a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria, prima di detta data non poteva decorrere il termine di prescrizione.
Pertanto, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.