CCNL Cuoio, Pelli e Ombrelli: Avvio dell'Assistenza Sanitaria Integrativa

Dal 1° settembre parte l’iscrizione al Fondo Sanimoda per i lavoratori del settore Cuoio, Pelli e Ombrelli Industria: chiarimenti dall’Associazione Datoriale

Dall’1/9/2018, come previsto dal CCNL per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e degli ombrelli, è prevista, da parte delle aziende del settore, l'iscrizione dei propri dipendenti a Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANIMODA. Di seguito si riportano alcuni chiarimenti forniti dall’Associazione datoriale Assopellettieri - Confindustria Moda.

Contributi
Ogni tre mesi è previsto per le aziende del settore, il versamento di € 24,00 per ogni lavoratore che comporta l'applicazione del Piano Sanitario BASE. Se si è in presenza di un accordo aziendale, possono optare per versamenti di € 36,00 a trimestre, con l'applicazione del piano Sanitario BASE PLUS.
L'iscrizione al piano BASE, unitamente al versamento delle prime quattro quote mensili "settembre- dicembre 2018", dovrà essere effettuata entro il 20 ottobre 2018 nella misura di € 32,00, (pari a € 8,00 per 4 mesi)
In questo modo dall’1/12/2018 i lavoratori beneficieranno della copertura sanitaria.

Date dei versamenti
Sanimoda ha così definito le scadenze per i versamenti dei contributi per l’applicazione del Piano Base:
- 20 gennaio 2019 - 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo)
- 20 aprile 2019 - 2° trimestre (aprile, maggio, giugno)
- 20 luglio 2019 - 3° trimestre (luglio, agosto, settembre)
- 20 ottobre 2019 - 4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre)

Iscrizione dei lavoratori
Devono essere iscritti a Sanimoda tutti i lavoratori già in forza e che alla data dell’1/9/2018 hanno superato il periodo di prova, ai quali si applica il CCNL del settore Pelli e succedanei e Ombrelli e ombrelloni, con:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- contratto di apprendistato;
- contratto di lavoro a termine di durata non inferiore a 12 mesi, a decorrere dal 13.mo mese.
L’iscrizione ed il versamento del contributo sono previsti anche nei seguenti casi: lavoratori sospesi in cassa integrazione ordinaria e straordinaria; lavoratori in congedo di maternità o parentale; ogni altro caso di sospensione con decorso della retribuzione.

Contratti part time
I lavoratori a tempo parziale nonostante il minor orario contrattuale, versano il contributo per intero.
Nel caso di due o più rapporti part time, l'iscrizione a SANIMODA ed il contributo saranno dovuti solo dall'azienda con il contratto con l'orario più lungo. Nel caso di parità di orario, iscrizione e versamento del contributo saranno dovuti dal datore di lavoro con cui intercorre il contratto con maggiore anzianità di servizio.

Clausola di salvaguardia
Il CCNL di settore, stabilisce espressamente che il finanziamento non riguarda le imprese che già prevedono analoghe forme di intervento sanitario complementare con costi pari o superiori a quello di cui sopra, che in ogni modo avranno sempre facoltà di aderire al presente fondo, in caso di costi inferiori, le imprese provvederanno all’integrazione o alla confluenza nel Fondo, con la stessa decorrenza, previa verifica con le RSU/OO.SS.

Prestazioni sanitarie
Dal 1° dicembre 2018 i lavoratori iscritti a Fondo potranno beneficiare della copertura sanitaria e registrarsi nell’area riservata, sul sito di SANIMODA, per poter procedere alla richiesta on-line delle prestazioni e dei rimborsi.