Qu.I.R.: da luglio 2018 cessa l'obbligo di erogazione

Con messaggio del 10 luglio 2018, n. 2791, l’Inps comunica che, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 cessa l’obbligo di erogazione della Qu.I.R., non avendo, il Legislatore, adottato alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle relative disposizioni normative.

Come noto, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, l’articolo 1, comma 26 e seguenti, della Legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato - ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo - con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.
L’integrazione richiesta viene liquidata mensilmente dal datore in forma diretta, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).
Accertato, da parte del datore, il possesso dei requisiti richiesti (art. 3, DPCM n. 29/2015) la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l’erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile.
Ai fini della relativa corresponsione, i datori con meno di 50 addetti e non tenuti all’obbligo di versamento al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico fondo appositamente costituito presso l’INPS e, in ultima istanza, dallo Stato.
Ciò premesso, come anticipato, non essendo stato adottato dal Legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta. Pertanto, gli stessi datori di lavoro, dalle denunce di competenza luglio 2018, non saranno più tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi.
Tuttavia, i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R. dovranno continuare a valorizzare l’elemento <QUIRFinLiquidata> - che contiene le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia - fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.
Cessando l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori – in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione - dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore del menzionato articolo 1, comma 26 e seguenti, della Legge n. 190/2014, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari:
- accantonamento in azienda;
- versamento al Fondo di tesoreria;
- versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.