Non paga l'IRAP l'artista senza dipendenti

L'attività di artista svolta senza alcun dipendente e con l’utilizzo di dotazioni strumentali minime non è soggetta ad IRAP (CORTE DI CASSAZIONE - Sez. VI civ. - Ordinanza 16 maggio 2018, n. 12027).

 

Nella fattispecie che ha esaminato la Cassazione, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro gli eredi della contribuente, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, con la quale è stata confermata la pronunzia di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di rimborso relativo ad IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001. Secondo la CTR era assente il requisito dell'autonoma organizzazione in quanto la contribuente, esercente l'attività di artista, non si avvaleva di alcun dipendente ed utilizzava dotazioni strumentali minime. Peraltro, l'utilizzo di una società per pubblicizzare l'immagine della suddetta non poteva avere che un'incidenza minimale e diretta sull'attività dell’artista, svolgendo la società attività autonome, non organizzate dalla contribuente e che non rientravano fra quelle tipiche dell'attività professionale della predetta.
LA Suprema Corte rigetta il ricorso. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Inoltre, giova ricordare che le S.U. di questa Corte hanno di recente ribadito, con particolare riguardo al requisito della autonoma organizzazione, che ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, il quale superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Orbene, con specifico riferimento alla questione qui controversa, questa Corte ha ritenuto che l'attività artistica costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui il contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo dovendosi in ogni caso escludere dal perimetro impositivo la mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell'attività professionale. Il solo fatto che l'esercente si avvalga di un agente e/o, per contratto, di una società organizzatrice di spettacoli non è sufficiente per desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione dovendosi estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura e alla funzione, dei due rapporti giuridici.
A tali principi si è pienamente conformato il giudice di appello il quale, dopo avere escluso che l’artista utilizzava dotazioni minime e non si avvalesse di personale dipendente, ha considerato l'incidenza minimale dell'attività di promozione svolta dalla società in favore dell'attrice, unitamente all'assenza di controllo delle attività svolte dal sodalizio da parte dell'artista.