CCNL Metalmeccanica Anpit-Cisal: Accordo sull'assistenza sanitaria
Per effetto dell’accordo siglato il 15/12/2017, tra ANPIT e FAILMS CISAL, dall’1/1/2018 si riducono i costi dell’assistenza sanitaria a carico delle aziende del settore
Nuova contribuzione dall’1/1/2018
Le parti si sono riunite il giorno 15/12/2017, presso la sede dell’En.Bi.M.S. per ridurre, dall’1/1/2018 i costi dell’assistenza sanitaria a carico delle aziende che applicano il CCNL Anpit-Cisal per i Dipendenti delle "Aziende e Cooperative dei settori Metalmeccanici e installazione di Impianti", stipulato in data 29/4/2013 con validità 1/6/2013 - 31/5/2016 (protocollo di intesa per il rinnovo del CCNL datato 13/12/2016).
Pertanto, il costo dell’assistenza sanitaria per le aziende erogata agli iscritti dell’Enbims passa da 16,50 a 14,00 euro mensili dal mese di gennaio 2018. Inoltre, i dipendenti, grazie alla sempre crescente applicazione da parte delle aziende della contrattazione in essere tra le Parti, potranno usufruire del miglioramento delle prestazioni sanitarie che pure avrà effetto dall’1/1/2018.
I versamenti all’ENBIMS dovranno avvenire negli importi differenziati per tipologia contrattuale, come riportato nelle successive Tabelle 1), 2), 3), 4) che sostituiscono integralmente le tabelle riportate nel contratto citato.
Tabella 1): Contributi dovuti all’En.Bi.M.S. per la generalità dei Lavoratori (Quadri esclusi), per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, apprendistato e tempo parziale, pari o superiore alle 16 ore settimanali
Descrizione |
Contributo mensile |
Contributo annuo |
---|---|---|
A. "Gestione Ordinaria" (funzionamento enti bilaterali):
- a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: - a carico del Lavoratore: |
€ 10,00
€ 2,00 |
€ 120,00
€ 24,00 |
B. "Gestione Speciale" (finanziamento prestazioni sanitarie):
- a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: - a carico del Lavoratore: |
€ 14,00
€ 1,00 |
€ 168,00
€ 12,00 |
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.M.S. | € 27,00 | € 324,00 |
Tabella 2) Contributi dovuti all’En.Bi.M.S. per i Quadri, assunti a tempo pieno o parziale di almeno 16 ore settimanali
Descrizione |
Contributo mensile |
Contributo annuo |
---|---|---|
A. "Gestione Ordinaria" (funzionamento enti bilaterali):
- a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: - a carico del Lavoratore: |
€ 10,00
€ 2,00 |
€ 120,00
€ 24,00 |
B. cui per "Gestione Speciale" (finanziamento prestazioni sanitarie):
- a carico del Datore, per ciascun Lavoratore: |
€ 41,67 | € 500,00 |
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.M.S. per i Quadri: | € 53,67 | € 644,00 |
Tabella 3): Contributi dovuti alla sola "Gestione Ordinaria" dell’En.Bi.M.S. per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato / tempo parziale (pari o inferiori a 12 mesi)
Descrizione |
Contributo mensile |
Contributo annuo |
---|---|---|
- a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore:
- a carico del Lavoratore: |
€ 5,00
€ 1,00 |
€ 60,00
€ 12,00 |
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.M.S. | € 6,00 | € 72,00 |
Tabella 4) Contributi dovuti all’En.Bi.M.S. per la generalità dei Lavoratori (Quadri esclusi), per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, apprendistato e tempo parziale inferiore alle 16 ore settimanali
Descrizione |
Contributo mensile |
Contributo annuo |
---|---|---|
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente:
- a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: - a carico del Lavoratore: |
€ 10,00
€ 2,00 |
€ 120,00
€ 24,00 |
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.M.S. | € 12,00 | € 144,00 |
Per i requisiti, le condizioni e fa decorrenza delle prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. e per le coperture assicurative si rinvia al sito dell’Ente Bilaterale (www.enbims.it).
ENBIMS: responsabilità per mancata contribuzione
L’Azienda che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento dei contributi dovuti all’En.Bi.M.S., nei limiti di prescrizione quinquennale, è responsabile verso i Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, con il loro diritto al risarcimento dei mancato rimborso delle prestazioni sanitarie, nonché dell’eventuale maggiore danno subito o sanzioni di Legge. Sempre entro i limiti di prescrizione, permarrà l’obbligo di versare all’Ente i contributi arretrati che erano dovuti.
Resta fermo che, qualora l’Azienda non abbia regolarmente ottemperato all’iscrizione e integralmente versato i contributi dovuti, nessuna prestazione sarà erogata dall’En.Bi.M.S. al Lavoratore, mentre le prestazioni contrattualmente previste dovranno essere erogate direttamente dal Datore di lavoro, con costi a suo carico.
Anche in caso di morte o di invalidità del Dipendente, di diritto iscrivibile alla "Gestione Speciale", il Datore di lavoro inadempiente dovrà riconoscere al Lavoratore, ai suoi Superstiti o al Lavoratore permanentemente invalido, l’intero importo o le stesse prestazioni che avrebbe erogato la Gestione Speciale (Sanitarie Integrative al S.S.N. e assicurative o di sostegno), se vi fosse stato il puntuale versamento aziendale dei contributi dovuti.
Per tutti coloro che applicano il presente CCNL, i versamenti obbligatori e i contributi dovuti nonché le relative prestazioni, concorrono nella determinazione del trattamento economico complessivo dei Lavoratori e nella determinazione dei costi contrattualmente concordati.