18/12/2017: termine ultimo per il versamento del saldo IMU-TASI

Il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2017 deve essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2017 nel sito informatico www.finanze.it..

Il versamento deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2017, in quanto il termine del 16 dicembre stabilito dalla legge scade di sabato, sulla base delle delibere approvate dal comune per lo stesso anno 2017 a condizione che:
1) la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017;
2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017;
3) l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.
Nel caso in cui si riscontri che la delibera sia stata approvata dal comune oltre il termine del 31 marzo 2017, deve ritenersi che il versamento vada effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell’anno 2016.
Per quanto riguarda la data di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote dell’IMU e della TASI essa risulta dalla tabella che viene visualizzata in esito all’interrogazione relativa a ciascun comune.
Nel caso in cui non vi sia alcuna delibera dell’IMU e della TASI pubblicata per l’anno 2017, oppure la delibera sia stata pubblicata oltre la data del 28 ottobre 2017, il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2016, in quanto in materia di IMU e di TASI la pubblicazione delle delibere sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre di ciascun anno costituisce condizione affinché le stesse acquisiscano efficacia per l’anno di riferimento.

Qualora emerga che la delibera pubblicata per l’anno 2017 stabilisca, per una o più fattispecie, un aumento delle aliquote dell’IMU o della TASI rispetto all’anno 2015, tale aumento è inefficace con la conseguenza che il versamento deve essere effettuato sulla base dell’aliquota deliberata nell’anno 2016, eccetto il caso in cui essa costituisca a sua volta un aumento rispetto all’anno 2015. In tale ipotesi, infatti, il versamento per l’anno 2017 dovrà essere effettuato sulla base dell’aliquota applicabile nell’anno 2015. In ogni caso, la sospensione degli aumenti dei tributi locali non si applica per i comuni che deliberano il dissesto e il predissesto.
Occorre, altresì, precisare che, qualora nell’anno 2015 fosse stata prevista dal comune la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille, la stessa può essere applicata nell’anno 2017 solo se espressamente confermata nell’anno 2016.
I versamenti dell’imposta sono eseguiti utilizzando il modello F24 e gli appositi codici tributo:
3912 - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
3913 - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 - IMU - imposta municipale propria per i terreni
3916 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili
3918 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati
3930 - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
3958 - TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
3959 - TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 - TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
3961 - TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati