DL fiscale alla Camera: cambia la Rottamazione delle cartelle bis

Il Senato con 148 voti favorevoli e 116 contrari ha approvato l’emendamento interamento sostitutivo del ddl n. 2942, di conversione in legge del D.L. n. 148/2017 (c.d. "Decreto fiscale"), che recepisce le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio. Il testo ora è alla Camera e introduce importanti novità sulla Definizione Agevolata introdotta dal D.L. n. 193/2016.

Le modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto fiscale in materia di Rottamazione delle cartelle non solo offrono un’altra chance ai contribuenti, consentendogli di mettersi in regola ed accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all’Agente della Riscossione ma, ampliano ancor di più il raggio d’azione della definizione agevolata, ammettendo anche i contribuenti che non hanno presentato alcuna domanda entro il 21 aprile 2017.
In particolare:
- le rate scadute nei mesi di luglio e settembre 2017, non pagate, e la prossima rata in scadenza il 30 novembre, potranno essere pagate entro il 7 dicembre 2017;
- la rata in scadenza nel mese di aprile 2018, prevista dal piano di dilazione, sarà fissata nel mese di luglio 2018;
- potranno accedere alla definizione agevolata, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i contribuenti che non hanno presentato alcuna domanda entro il primo termine, il 21 aprile 2017.

Per quest’ultimi contribuenti, e per coloro che presentano nuovamente la domanda in precedenza respinta perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31 dicembre 2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 (disposizione già prevista nel decreto legge), i termini di domanda e le modalità di pagamento sono quelli previsti per i contribuenti che presentano domanda per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (disposizione già prevista nel decreto legge).
In particolare, le domande potranno essere presentate entro il 15 maggio 2018 e si potrà procedere al pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione (luglio 2018) o in numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Con la presentazione della dichiarazione entro il 15 maggio 2018:
- per i debiti relativi ai carichi, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per definizione, sarà sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della predetta dichiarazione.

Anche gli enti territoriali che riscuotono attraverso l’ingiunzione, possono decidere di procedere alla definizione agevolata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in conversione. In tal caso, sono definibili solo le ingiunzione notificate entro il 16 ottobre 2017.