Licenziamento per scarso rendimento: solo per evidente violazione della diligente collaborazione

E’ legittimo il licenziamento per scarso rendimento soltanto qualora sia provato, in base alla valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente ed a lui imputabile; ciò, in conseguenza dell'enorme sproporzione tra obiettivi fissati per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto con i risultanti dati globali medi dei vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione (Corte di Cassazione, sentenza 10 novembre 2017, n. 26676)