Infortuni brevi, il nuovo servizio telematico di "Comunicazione di infortunio"

A decorrere dal 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Orbene, con circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, l’Inail fornisce le istruzioni operative per effettuare l’adempimento tramite il nuovo servizio telematico "Comunicazione di infortunio".

A decorrere dal 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro, anche di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Di qui, l’Inail rende disponibile ai datori di lavoro, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico "Comunicazione di infortunio", differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro, riguardante le seguenti gestioni:
- Gestione industria, artigianato, servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di Pat (posizione assicurativa territoriale);
- Gestione per conto dello Stato;
- Settore navigazione marittima, titolari di Pan (posizione assicurativa navigazione);
- Gestione agricoltura;
- Datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private.
Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse vanno inviate esclusivamente tramite Pec alla casella della competente Sede locale Inail, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato, allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento.
Resta fermo in ogni caso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio (art. 53, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), il cui adempimento è utile anche ai fini dell’obbligo della comunicazione dell’infortunio. Peraltro, qualora la prognosi oggetto di "Comunicazione di infortunio" si prolunghi oltre i 3 giorni, i datori di lavoro hanno ugualmente l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la "Denuncia/comunicazione d’infortunio".
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno, a fini statistici e informativi, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro. Con riferimento agli infortuni superiori ai 3 giorni, invece, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro; per evitare possibili duplicazioni di sanzioni, l’applicazione di tale ultima sanzione esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965. Competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sono le Asl ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Gli intermediari che già accedono con le credenziali in loro possesso al servizio della "Denuncia di infortunio e malattia professionale" trovano, all’interno di tale macrosezione, il nuovo servizio "Comunicazione di infortunio". Gli intermediari in possesso di delega conferita dal datore di lavoro, peraltro, accedendo al servizio "Comunicazione di infortunio" hanno la possibilità di operare anche per un datore di lavoro del settore agricoltura e per un datore di lavoro non assicurato Inail. Nella pagina "ELENCO DITTE IN DELEGA" (già prevista per la Gestione Industria e Settore navigazione), infatti, sono presenti due nuove opzioni che consentono agli Intermediari di effettuare l’adempimento per conto di un datore di lavoro agricolo o per un datore di lavoro di soggetto non assicurato Inail.