Semplificazioni elenchi Intra: chiarimenti delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti in ordine alle misure di semplificazione adottate in relazione agli obblighi di comunicazione delle operazioni intracomunitarie, precisando i termini di applicazione delle modifiche introdotte, con particolare riferimento all’eliminazione dell’obbligo di presentazione degli Elenchi Intra acquisti (Nota 09 ottobre 2017, n. 110586)

Nell’ambito di un processo di semplificazioni finalizzate a razionalizzare i flussi informativi relativi alle operazioni intra-unionali, che mirano ad evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti IVA, mantenendo comunque la qualità e la completezza dei dati di interesse fiscale e statistico, richiesti dalla normativa europea in materia di raccolta delle informazioni relative agli scambi intracomunitari di beni e servizi, è stata prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentazione degli elenchi INTRA concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevuti.
L’Agenzia delle Dogane sottolinea che la soppressione dell’obbligo di comunicazione interessa gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e servizi aventi periodi di riferimento a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Ne consegue che l’adempimento resta fermo per gli elenchi Intra degli acquisti relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, e per le comunicazioni delle eventuali rettifiche agli elenchi INTRA aventi periodi di riferimento antecedenti, ancorché i termini di presentazione cadano nel 2018.
Peraltro, la soppressione riguarda soltanto la comunicazione dei dati fiscali degli acquisti intracomunitari.
Resta obbligatoria, infatti, la presentazione degli elenchi Intra relativi agli acquisti di beni e servizi ai soli fini statistici. In tal caso però sono modificate la periodicità e i parametri. In particolare:
- gli elenchi riepilogativi relativi all’acquisto di beni devono essere presentati ai soli fini statistici, esclusivamente con periodicità mensile, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Al di sotto della soglia l’obbligo è assolto con la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture ricevute;
- gli elenchi riepilogativi relativi all’acquisto di servizi devono essere presentati ai soli fini statistici, esclusivamente con periodicità mensile, qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Al di sotto della soglia l’obbligo è assolto con la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture ricevute.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, quindi, l’obbligo di trasmissione ai fini fiscali resta invariato per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi resi. In tal caso, tuttavia, sono introdotte semplificazioni ai fini statistici.
L’indicazione dei dati statistici nei modelli INTRA relativi alle cessioni di beni, infatti, diventa obbligatoria per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, soltanto qualora l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Per quanto riguarda, invece, gli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni intracomunitarie di servizi, sia rese che ricevute, ai fini della compilazione del campo "Codice Servizio" è previsto il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, passando dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre.