Illustrate le ultime novità sulla "Voluntary Disclosure"

A fronte della riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, in un intervallo temporale che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo ai paesi di detenzione degli investimenti e delle attività estere che consentono di massimizzare gli effetti premiali della procedura di collaborazione volontaria ed all’esonero dagli obblighi dichiarativi previsti per i soggetti che vi accedono (Agenzia Entrate - circolare 20 luglio 2017, n. 21/E).

Chi aderisce alla voluntary disclosure bis può detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi esteri.
Tale possibilità si rivolge ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia ma hanno correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel paese dove hanno svolto l’attività lavorativa. La detrazione vale anche per gli atti non ancora definiti emanati nell’ambito della precedente voluntary.

Inoltre, il contribuente aderente è esonerato da alcuni obblighi dichiarativi, tra cui quelli relativi al monitoraggio fiscale.
L’esenzione è limitata al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria, e in virtù del D.L. n. 50/2017, chi aderisce alla voluntary bis non è tenuto a dichiarare:
- l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie);
- l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

Qualora invece il versamento spontaneo effettuato dal contribuente sia carente, la disciplina della collaborazione volontaria precede l’applicazione di maggiorazioni sugli importi dovuti.

Di fatto, l’importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non può essere superiore a quanto sarebbe dovuto in caso di mancata autoliquidazione da parte del contribuente.