Trattamento tributario del contratto di rete agricolo

Il Fisco forinsce chiarimenti sulla disciplina IVA e delle imposte dirette applicabili al contratto di rete agricolo (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 21 giugno 2017, n. 75/E)

Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Per le imprese agricole, definite come piccole e medie, nei contratti di rete, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.
In primo luogo si osserva che, per quanto attiene ai requisiti soggettivi, il contratto di rete "agricolo" deve essere formato da sole imprese agricole singole o associate definite come piccole e medie (PMI) che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro ovvero il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Pertanto, possono partecipare ad un contratto di rete "agricolo" gli imprenditori che svolgono l’attività agricola in forma individuale ovvero collettiva (società di persone, società di capitali, consorzi, cooperative ecc...).
Per quanto concerne, invece, l’ambito oggettivo del contratto, la normativa in esame trova applicazione nelle ipotesi in cui imprese agricole mettono in comune i fattori della produzione (attrezzature, know how, risorse umane) per il raggiungimento dello scopo comune dichiarato nel contratto di rete: la realizzazione di una produzione agricola che favorisca la crescita imprenditoriale delle imprese partecipanti, in termini di innovazione e competitività.
La norma, tuttavia, non fa discendere automaticamente l’attribuzione del prodotto ottenuto a titolo originario tra i partecipanti alla rete, rimettendo tale effetto ad una mera facoltà. Ciò vuol dire che si è nell’ambito del contratto di rete solo qualora il programma di rete sia finalizzato alla produzione e ad ottenere tale effetto.
Per quanto riguarda la disciplina sull’imposta sul valore aggiunto, la ripartizione della produzione agricola tra i retisti, in quanto divisione in natura dei prodotti a titolo originario, secondo le quote determinate nel contratto di rete, non produce effetti traslativi tra le imprese contraenti. Ne deriva, altresì, che anche le operazioni poste in essere al fine della realizzazione della menzionata produzione agricola non assumono rilevanza ai fini dell’imposta in esame.
Per quanto concerne l’applicabilità del regime speciale di cui all’articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, si ritiene che dopo la divisione, poiché i prodotti sono acquistati a titolo originario, il singolo retista, in regime speciale, che cede a terzi i propri prodotti, indicati nella Tabella A, parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, potrà continuare ad applicare le percentuali di compensazione.
Diversamente, nel caso in cui, oltre al contratto di rete agricolo, le imprese agricole costituiscano una rete finalizzata alla vendita o diano comunque mandato ad una capofila per vendere i prodotti a terzi, qualora la capofila sia in regime speciale, la stessa potrà correttamente applicare le percentuali di compensazione solo ed esclusivamente in relazione ai propri prodotti, mentre per le cessioni relative ai prodotti dei mandanti troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione dell’imposta, previa separazione delle attività, ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Tale mandato, rileverà, in quanto prestazione di servizi, nei rapporti tra le imprese agricole, che in sede di ribaltamento fattureranno autonomamente in base al regime adottato. La fattura, chiaramente, dovrà contenere i riferimenti al mandato o al contratto di rete stipulato.
Nel caso in cui la capofila agisca in nome e per conto dei mandanti, in presenza, cioè di un mandato con rappresentanza, gli effetti si produrranno direttamente in capo ai mandanti, che fattureranno direttamente secondo il regime adottato.
Per quanto concerne, invece, le imposte dirette, il contratto di rete "agricolo" può essere ricondotto nei confronti dei soggetti che determinano il reddito agrario dove nei casi di conduzione associata il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza.