Incentivi per l'apprendistato di primo livello: ulteriori istruzioni operative dall'Inps

Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di primo livello, non si applica, per un ulteriore anno, il regime contributivo di favore previsto in via sperimentale per le assunzioni fino al 31 dicembre 2017 (art. 32, D.Lgs. n. 150/2015), bensì l’ordinaria contribuzione prevista per i rapporti di apprendistato, pari all’11,61% (Inps, messaggio 16 giugno 2017, n. 2499).

Come noto, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, a decorrere dalla data del 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2017, si applicano i seguenti benefici contributivi:
- non trova applicazione il ticket di licenziamento (art. 2, commi 31 e 32, L. n. 92/2012);
- l'aliquota contributiva del 10% (art. 1, co. 773, L. n. 296/2006) è ridotta al 5%. Non è ammessa, invece, la ulteriore riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9;
- è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento della NASpI (1,31% + 0,30%).
Tale contribuzione di favore non viene mantenuta per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Pertanto, per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato, pari all’11,61% (art. 42, co. 6, D.Lgs. n. 81/2015). Analogamente, nel caso di trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante, la riduzione contributiva si applica limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista, invece, è quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di 3 punti ed è quindi pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.
Con riferimento, poi, allo sgravio consistente nell’azzeramento della contribuzione dovuta a seguito della stipula di contratti di apprendistato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto di apprendistato (art. 22, co. 1, L. n. 183/2011), tale regime transitorio ha interessato anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Dunque, per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, che abbiano assunto apprendisti di 1° livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, fruibili dai datori di lavoro in via alternativa. Da ciò ne deriva che se il datore di lavoro ha fruito dello sgravio triennale ed il contratto di apprendistato ha durata superiore a quella dello sgravio, il datore di lavoro non può fruire del diverso beneficio (art. 32, D.Lgs. n. 150/2015) per il periodo residuo.
Per la compilazione dei flussi Uniemens, attualmente, i lavoratori assunti in apprendistato di 1° livello, sono individuati alla sezione <DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice "5" nell’elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell’elemento <TipoLavoratore> "PA". Orbene, in relazione ai periodi a partire da luglio 2017, i datori di lavoro interessati, al fine della corretta gestione del regime contributivo agevolato (art. 32, D.Lgs. n. 150/2015), nell’ambito dell’elemento <TipoContribuzione>, utilizzano i codici sottoriportati:
- "J9", "Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)";
- "K9", "Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)".
La variazione dei precedenti flussi Uniemens, per i rapporti attivati a far tempo dal 24 settembre 2015, in vigenza dei benefici, è invece effettuata direttamente dall’Istituto.
Infine, tenuto conto della non applicazione del contributo di licenziamento, è istituito, con la medesima decorrenza, nell’elemento <TipoCessazione> la nuova causale sotto riportata:
- "1R", "Licenziamento con esonero dal versamento del contributo ex art. 2, comma 31 e 32 legge n. 92/2012, ai sensi dell’art. 32 comma, 1 lettera a) del d.lgs n.150/2015".