Ingiurie al superiore: illegittimo il licenziamento disciplinare se il CCNL non lo prevede

Con sentenza n. 11027, del 5 maggio del 2017, la Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che pone in essere un comportamento ingiurioso nei confronti del superiore, laddove tale comportamento è sanzionato dalle disposizioni del CCNL con una mera sanzione conservativa.

A seguito di un acceso diverbio con un suo superiore gerarchico, conclusosi con un’espressione ingiuriosa, un dipendente è stato licenziato dalla propria società per aver dato vita ad una insubordinazione così grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
In totale riforma della sentenza di I grado, la Corte d'appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore ed ha ordinato la reintegra di quest'ultimo nel posto di lavoro.
Tale decisione è stata confermata dalla stessa Corte di Cassazione che, chiamata a pronunciarsi, ha affermato innanzitutto che l'insubordinazione consiste nel rifiuto di eseguire un ordine (legittimo) impartito da un superiore, nel caso in oggetto però non emerge né dalla sentenza impugnata né dal tenore della contestazione disciplinare che il lavoratore si sia rifiutato di eseguire ordini impartitigli da un superiore. Inoltre, dal momento che il CCNL applicato dalla società ricorrente prevede che per l’alterco non seguito da violenza fisica è applicabile la sanzione conservativa della multa o della sospensione, il licenziamento disciplinare intimato è illegittimo, ciò è avvalorato poi, dal fatto che il comportamento del lavoratore (verificatosi all’interno dei locali aziendali ma al di fuori dell’orario di lavoro), non integra un’ipotesi di insubordinazione in quanto che esso consiste nel rifiuto del lavoratore di eseguire un ordine legittimo impartito da un superiore.