Regime fiscale applicabile alla produzione del medaglione di pesce

La produzione del medaglione di pesce non rientra tra le attività agricole connesse, tassabili su base catastale (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 26 aprile 2017, n. 52/E).

Nell’istanza di interpello proposta all’Amministrazione finanziaria l’istante è un imprenditore agricolo, con la qualifica di IAP, che svolge l’attività di allevamento di pesce (pesce d’acqua dolce, quasi esclusivamente trota iridea).
All’allevamento di pesce l’istante ha aggiunto, negli anni, anche la lavorazione dello stesso in un laboratorio di proprietà dell’impresa, con il suo apporto lavorativo, della moglie e di alcuni dipendenti.
L’impresa produce ed alleva trote iridee partendo dalla schiusa in proprio delle uova, portando a maturazione gli avannotti e, successivamente, allevando le trote fino al raggiungimento dello standard qualitativo (bianche e salmonate) e quantitativo (peso e dimensioni) necessari per la commercializzazione e/o la lavorazione.
I prodotti aziendali sono principalmente: pesce vivo, pesce intero, filetto di pesce, medaglioni di pesce ed in minore quantità altri preparati crudi a base di pesce di propria produzione (polpette, cevapcici di trota, filetti panati, ecc.).
In relazione ai filetti, la normativa inerente il trattamento fiscale è chiara, rientrando la "produzione di filetti di pesce" specificatamente nell’elenco dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’articolo 32, comma 2, lett. c), del TUIR, pubblicato con D.M. 13 febbraio 2015.
L’imprenditore ha invece dei dubbi sul trattamento fiscale da riservare alla produzione del medaglione di pesce, attività quest’ultima non espressamente citata nel suddetto decreto ministeriale e quindi non immediatamente inquadrabile tra le attività connesse.
Per l’Amministrazione finanziaria si considerano attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli tassativamente indicati nel decreto ministeriale cui fa riferimento il citato articolo 32 del TUIR ed ottenuti dall’imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali.
Alle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento, ma diversi da quelli elencati nel decreto ministeriale di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, si applicano invece le disposizioni contenute nell’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.
Il decreto ministeriale 13 febbraio 2015 fa rientrare nella tabella dei prodotti agricoli, tra gli altri, la produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0), pertanto, non sembra rientri in tale categoria alcuna attività di trasformazione del prodotto in questione, quale deve intendersi il medaglione di pesce.
Si ritiene, quindi, che la produzione del medaglione di pesce non rientri tra le attività agricole connesse, tassabili su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.