Cooperative agricole: modifiche all'articolo sul congedo di maternità

Cooperative agricole: modifiche all’articolo sul congedo di maternità

Apportata una modifica all’articolo relativo alla maternità obbligatoria per le dipendenti a cui si applica il CCNL delle cooperative e consorzi agricoli

 

Le parti hanno modificato l’art. 30 dell’accordo firmato il 3/8/2016, in merito ai soggetti a cui spetta l’integrazione datoriale delle prestazioni erogate dall’INPS durante il periodo di congedo obbligatorio per maternità.
Il CCNL stabilisce che, a decorrere dall'1/1/2017, in caso di congedo obbligatorio per maternità iniziate da tale data l’impresa integrerà, la prestazione erogata dall’INPS sensi degli art. 16 e 22 del D.Lgs. 151/2001, per un massimo di 5 mesi, in modo da raggiungere il 100% dell’ultima retribuzione ordinaria netta percepita dalla lavoratrice stessa in costanza di rapporto di lavoro.
Ferma restando la decorrenza di cui sopra, per le lavoratrici OTD l’integrazione sarà corrisposta a seguito della presentazione da parte della lavoratrice del cedolino INPS attestante l’avvenuta liquidazione dell’indennità di maternità.
L'integrazione a carico della cooperativa sarà ridotta dell'eventuale importo riconosciuto per analoga prestazione dalla cassa extra legem.
Viene, ora, ampliata la platea delle aventi diritto, in quanto l’integrazione non spetta più alle sole lavoratrici a tempo indeterminato, come era riportato nel precedente articolo, ma a tutte le dipendenti, anche con un diverso tipo di contratto.