Rottamazione dei ruoli e DURC: i chiarimenti dell'Inps

La mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è irrilevante ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva (Inps, messaggio 24 febbraio 2017, n. 824)

Come noto, l’articolo 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 (convertito in L. n. 225 del 1 dicembre 2016), ha introdotto e disciplinato la definizione agevolata (cd. "rottamazione") dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. In particolare, è stato previsto che i debitori possano estinguere il loro debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora decorrenti dal termine di scadenza per il pagamento delle cartelle di pagamento (60 gg dalla notificazione) (art. 30, co. 1, D.P.R. n. 602/1973), ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali allo spirare della suddetta scadenza (art. 27, co. 1, D.Lgs. n. 46/1999). Orbene, con riguardo ai carichi di competenza dell’Inps, il Ministero dell’economia e delle finanze, nella nota n. 1740 del 9 febbraio 2017, ha avuto modo di chiarire che le ulteriori somme aggiuntive dovute a titolo di sanzioni civili per omissione od evasione contributiva (art. 116, co. 8, lett. a) e b), L. n. 388/2000), sono da ricomprendere tra le somme per le quali è ammessa la falcidia. Di contro, gli interessi calcolati "nella misura degli interessi di mora" (art. 116, co. 9, L. n. 388/2000), dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili (rispettivamente, 40% per l’omissione contributiva e 60% per l’evasione), rientrano nell’ambito delle somme da corrispondere, unitamente ai contributi dovuti, ai fini della definizione agevolata.
Il procedimento prevede la presentazione, entro il 31 marzo 2017, di un’apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata, e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza con riguardo ai crediti per i quali la dichiarazione viene presentata, con inibizione rispetto ai medesimi di avviare azioni esecutive da parte degli Agenti. Il pagamento delle somme può essere integrale o anche dilazionato in rate di pari ammontare da versare nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018; sulle rate decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017. Entro il 31 maggio 2017, l’Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, con indicazione del giorno e del mese di scadenza di ciascuna di esse. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.
Alcun ruolo è previsto in capo agli Enti impositori nell’ambito del procedimento in parola. Di qui, si è posta la necessità di valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata nelle more della conclusione del procedimento medesimo, laddove in tale periodo sia proposta una richiesta di verifica della regolarità contributiva. Al riguardo, in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il Decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, peraltro ribadendo i contenuti del previgente Decreto ministeriale 24 ottobre 2007, consente l’attestazione di regolarità nelle ipotesi di "sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative"(art. 3, co. 2, lett. b). Tuttavia, tenuto conto che il Legislatore ha inteso limitare gli effetti della dichiarazione per la definizione agevolata alla sola impossibilità di procedere al recupero coattivo da parte degli Agenti della Riscossione, si è concluso di non ritenere la fattispecie quale condizione esimente l’obbligo di regolarità contributiva. Peraltro, la mera presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti che come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare nella misura stabilita, il contribuente viene in concreto ammesso alla definizione agevolata. Soltanto a quel momento, con il pagamento delle somme dovute comunicate dall’Agente ovvero, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, con il versamento della prima rata, posto che solo con il corretto adempimento si produce l’effetto estintivo debito compreso nelle cartelle di pagamento o negli avvisi di addebito oggetto dell’istanza, nei confronti degli enti impositori, la fattispecie può consentire l’attestazione della regolarità.
Infine, si chiarisce che, in caso di adesione agevolata e pagamento rateale, la condizione sospensiva che consente comunque di ottenere la regolarità è sussistente fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti (art. 6, co. 4, D.L. n. 193/2016).