Firmato l'accordo per il rinnovo del CCNL Tessili industria

Il giorno 21/2/2017, tra SMI SISTEMA MODA ITALIA - FEDERAZIONE TESSILE E MODA e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CISL, la UILTEC-UIL, si è stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 4/2/2014 per i dipendenti dell'industria dell'abbigliamento, maglieria, calzetteria, lana, seta, cotone, tintoria, stamperie, fotoincisione tessile, tessili vari, torcitura e filatura serica.

Decorrenza
L’accordo decorre dal 1/4/2016 e scadrà sia per la parte economica che per la parte normativa il 31/12/2019.

I singoli istituti modificati o introdotti, decorrono dal 21/2/2017, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza. Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte economica.

Aumenti retributivi
La parte economica regolata dal presente capitolo ha validità dall’1/4/2016 al 31/12/2019.
Le Parti hanno concordato la seguente dinamica retributiva:
- fino al 31/3/2017 viene confermato l'E.R.N. attualmente in vigore.
- Dall’1/4/2017, l'E.R.N. sarà incrementato di euro 25,00 lordi medi (rif. al 4° livello dell'inquadramento contrattuale).
- Dall’1/7/2018 e dall’1/7/2019, si prevedono ulteriori incrementi dell'E.R.N. rispettivamente pari a euro 25,00 e euro 20,00 lordi medi.
- In base alle comunicazioni ISTAT del mese di maggio 2018 e 2019, valutato lo scostamento tra l'indice IPCA previsionale (maggio 2016) e quello reale, sarà determinato l'incremento effettivo dell'E.R.N. relativo agii anni 2017 e 2018, in base alla retribuzione di riferimento di cui al precedente comma. La differenza, sia positiva che negativa, tra quanto erogato rispetto al calcolo dell'incremento definitivo sarà sommata o detratta dagli incrementi dell'E.R.N. sopraindicati decorrenti dall’1/7/2018 e dall’1/7/2019. L'eventuale scostamento retributivo tra l'ultima tranche di aumento dell'E.R.N., decorrente dall’1/7/2019, rispetto al ricalcolo in base all'indice IPCA effettivo dell’anno 2019 avrà incidenza sulla prima erogazione del successivo rinnovo contrattuale.
Per la determinazione degli incrementi dell'E.R.N. per gli altri livelli dell'inquadramento contrattuale saranno utilizzati I parametri indicati nella tabella seguente, riportante anche i livelli retributivi in vigore fino al 31/3/2017 e quelli decorrenti dall’1/4/2017.

Tabella E.R.N. fino al 30/6/2018

Livello

Param.

E.R.N. fino al 31/3/2017

Dal 1/4/2017

E.R.N. dal 1/4/2017

8 127 2.090,13 31,75 2.121,88
7 120 1.971,17 30,00 2.001,17
6 112 1.851,20 28,00 1.879,20
5 105 1.734,05 26,25 1.760,30
4 100 1.649,51 25,00 1.674,51
3S 98 1.611,29 24,50 1.635,79
3 96 1.575,31 24,00 1.599,31
2S 93 1.529,99 23,25 1.553,24
2 91 1.496,63 22,75 1.519,38
1 72 1.190,08 18,00 1.208,08

Per il solo anno 2017, la differenza tra quanto erogato in via previsionale dall’1/4/2017 e quanto risultante dal calcolo dell'incremento dell'E.R.N. in base all’IPCA effettivo del 2017 sarà neutralizzata e quindi non avrà effetto, in negativo e/o in positivo, sul valore dell'incremento dell'E.R.N. dall'1/7/2018 fino ad un importo massimo di 8,00 euro. Per valori superiori a 8,00 euro, in positiva a in negativo, verrà erogata o trattenuta solamente la differenza.

Aziende dei comparti tessili vari/torciture
Per le aziende dei camparti Tessili vari / Torciture che alla data del presente accordo di rinnovo applicano l'Accordo sindacale del 27/5/2015, l'aumento contrattuale previsto per la generalità dei lavoratori dal 1/4/2017 entrerà in vigore dal 1/10/2017. Tale decorrenza potrà essere anticipata con accordo aziendale.

Aziende terziste nel mezzogiorno
Per le aziende terziste nel mezzogiorno l'aumento contrattuale previsto per la generalità dei lavoratori dal 1/4/2017 entrerà in vigore dal 1/1/2018.

Elemento di Garanzia Retributiva
Tale importo annuo, pari a 250,00 euro lordi per il 2017 e 300,00 euro lordi per il 2018 e il 2019, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio 2018, 2019 e 2020 ai lavoratori in forza il 1 ° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza dei valore dell'E.G.R. di quanto individualmente erogato.

Flessibilità
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore all'anno (1° gennaio - 31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale II suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati.

Ferie
Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo.
In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecnico - produttive, l'Azienda potrà programmare un periodo di ferie consecutive di due settimane. In tal caso, l'azienda dovrà procedere ad un esame congiunto con la RSU del programma di ferie e delle modalità applicative entro il mese di aprile, prevedendo comunque la possibilità per ogni dipendente interessato di godere di un ulteriore periodo continuativo di ferie della durata di una settimana, da concordare anche individualmente nei mesi da giugno a settembre.
La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.

Assistenza sanitaria integrativa
Le parti concordano di istituire, nel più breve tempo possibile, un fondo bilaterale paritetico di assistenza sanitaria integrativa che sarà finanziato con un contributo base a carico delle aziende pari a 12,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità. Tale contribuzione avrà decorrenza dall’1/1/2018, mentre la decorrenza delle prestazioni sanitarie in favore degli iscritti sarà definita in sede di accordo di costituzione dei Fondo stesso.
Saranno iscritti al Fondo tutti i lavoratori in forza non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (apprendisti compresi) e a tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi.
Nell'atto costitutivo del Fondo saranno comunque fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data dell’atto costitutivo stesso, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell'azienda o ad alcune categorie di lavoratori una copertura sanitaria integrativa comportante una contribuzione pari o superiore ai contributo base di cui sopra.

Previdenza Complementare
Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari all'1,50% dell'E.R.N., il contributo a carico azienda sarà elevato come segue:
- con decorrenza dal 1/1/2019, all'1,70% dell'E.R.N.;
- con decorrenza dal 1/10/2019, al 2,00% deIl'E.R.N..
Si conferma il contributo a carico dell'azienda dello 0,20% del contributo aziendale destinata alla previdenza integrativa calcolato sull'ERN, per finanziare l'assicurazione per premorienza ed invalidità permanente.

Apprendistato
Le Parti si impegnano ad aggiornare la disciplina contrattuale dell’apprendistato in sede di stesura definitiva del contratto nazionale.

Contratto a tempo determinato
E’ disciplinato dalla legge, integrata dalle seguenti disposizioni contrattuali.
In base all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, per le seguenti specifiche attività non trova applicazione il vincolo del limite di 36 mesi come termine massima per la successione di contratti a termine tra stesso lavoratore e stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni riguardanti:
- attività connesse alla campagna vendita in showroom;
- attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
- attività di vendita stagionale a straordinaria.

Per la disciplina delle proroghe e dei rinnovi dei contratti a termine si applica la disciplina di legge (art. 21, D.Lgs. n. 81/2015). Tuttavia, ai sensi dello stesso art. 21, comma 2, nel caso di successione tra due contratti a tempo determinato gli intervalli di interruzione di 10/20 giorni non trovano applicazione nei seguenti ulteriori casi:
- nell'ipotesi in cui il secondo contratto a termine sia stipulato per ragioni sostitutive;
- nei casi di avvio di nuove attività, nell'ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nei territori del Mezzogiorno);
- in ogni altro caso individuato dalla contrattazione aziendale, svolta con l'assistenza delle articolazioni territoriali della parti stipulanti il contratto nazionale, che ne potrà Indicare I casi e le modalità di conferma.
Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione). Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015, il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto di lavoro a tempo determinato non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. La percentuale di cui sopra si intende calcolata sulla base del numero medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, esclusi i dirigenti) e viene calcolata come media annua dei contratti a termine stessi. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sarà sempre possibile stipulare fino a 2 contratti a termine, purché non risulti superato il numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato.
La percentuale di cui sopra, che si intende comprensiva dei contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 43 del presente contratto, potrà essere elevata con accordo aziendale.
Sono in ogni caso esenti dai limiti di cui sopra le ipotesi di assunzione a termine previste dai commi 2 e 3 dell'art. 23 citato, nonché le seguenti ulteriori ipotesi:
- attività direttamente connesse alla partecipazione a fiere e mostre nazionali e internazionali e per l'allestimento dei relativi stands, corners o showrooms;
- attività connesse alla campagna vendita in showroom;
- attività di vendita presso negozi stagionali o temporary stare;
- attività di vendita stagionale o straordinaria.
La fase di avvio di nuove attività di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 è di 12 mesi ed è riferita all'inizio di attività produttiva, o di servizio, o all'entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio. Per le aziende operanti nel territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici.
Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell'azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto.
L'obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro.