Imposta di registro al 3% per i decreti ingiuntivi a favore del fideiussore

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 22 febbraio 2017, n. 22/E, ha fornito chiarimenti sulla corretta modalità di tassazione dei decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore, precedentemente escusso dal creditore, che abbia agito in via di regresso nei confronti del debitore principale, in relazione al nuovo orientamento giurisprudenziale.

La questione riguarda la tassazione con imposta proporzionale di registro dei decreti ingiuntivi recanti "condanna al pagamento di somme a favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, quest'ultimo ricadente in ambito IVA".
La Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 20266 del 9 ottobre 2015 ha affermato il principio secondo il quale, il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso dal creditore garantito nei confronti del debitore principale è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante medesimo, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, superando così la posizione espressa in alcune pronunce precedenti.
In particolare, con sentenza del 12 luglio 2013, n. 17237, la stessa Corte, infatti, aveva affermato l'irrilevanza in ambito tributario della natura accessoria del contratto di fideiussione, dando rilievo, per contro, al principio dell'autonomia dei singoli negozi.
Nel nuovo orientamento giurisprudenziale viene, preliminarmente, affermato che la complessiva operazione è scindibile in più rapporti, distinti e autonomi: creditore e debitore principale, creditore e garante (che viene escusso), garante e debitore.
In merito a quest’ultimo rapporto, il titolo giudiziario ottenuto dal garante, concernendo la somma da lui versata, non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto; quindi, nel caso di specie non viene a essere coinvolto il principio di alternatività tra l’Iva, cui è assoggettata la prestazione di garanzia, e l’imposta di registro.
Pertanto, ai fini dell’individuazione del corretto trattamento fiscale da applicare in materia di imposta di registro alla statuizione di condanna contenuta in un decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso, assume rilievo esclusivamente la circostanza che trattasi di provvedimento monitorio, recante una "condanna al pagamento di somme o valori", con applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 3%, senza involgere l’applicazione del principio di alternatività Iva/registro.