I.N.L.: ulteriori indicazioni operative al personale ispettivo

Facendo seguito alle precedenti istruzioni, fornite con circolare n. 2/2017, e alle prime problematiche segnalate sul territorio, l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce ulteriori indicazioni operative sull’attività di vigilanza (Lettera circolare n. 2/2017).

Circa la notificazione degli atti relativi ad accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo, d’intesa con INPS e INAIL, in data 21 febbraio è stata sottoscritta apposita convenzione con l’INPS, nell’ambito della quale è affrontata tale problematica, da sviluppare con successive note di chiarimento.
L’Ispettorato nazionale del lavoro precisa, tuttavia, che l’assenza del logo INL sulle buste non appare ostativa alla corretta notificazione degli atti.
Con riferimento alla indicazione della sede dove far pervenire le cartoline di ritorno, andranno indicate le competenti sedi di INPS e INAIL atteso che, come già indicato con circolare n. 2/2017, "i fascicoli delle pratiche resteranno presso le sedi degli Istituti che trasmetteranno copia del relativo verbale alla competente sede dell’Ispettorato".

L’INL, l’INPS e l’INAIL stanno elaborando tutta la modulistica necessaria allo svolgimento delle attività da parte di tutto il personale ispettivo. Trattasi non soltanto del verbale unico di accertamento, ma del verbale di primo accesso, del verbale di sospensione dell’attività imprenditoriale, dei verbali di acquisizione di dichiarazioni etc.
In relazione agli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo, ferme restando le iniziative oggetto della richiamata convenzione, al fine di evidenziare l’efficacia degli stessi sotto il profilo della interruzione della prescrizione dei crediti, sarà necessario riportare sui relativi verbali la seguente dicitura "Il presente verbale – in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015, che assegna all’INL le prerogative già esercitate dagli Istituti previdenziali – interrompe la prescrizione dei crediti contributivi e dei premi assicurativi accertati".
La sottoscrizione del verbale da parte degli ispettori INPS/INAIL, potrà riportare anche l’appartenenza del relativo personale ("f.to funzionari ispettivi INPS/INAIL").
Nulla è cambiato, invece, in merito al contenzioso amministrativo relativo agli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo e pertanto nei verbali andranno riportate le consuete avvertenze.

Con riferimento all’attività di vigilanza previdenziale e assicurativa da parte del personale ex Ministero del lavoro, la citata circolare n. 2/2017 ha previsto che un contingente di personale di provenienza ministeriale sarà adibito, a rotazione, allo svolgimento di una attività di vigilanza previdenziale e assicurativa. Al riguardo, l’Ispettorato si ritiene precisa che lo svolgimento di tale attività dovrà avere luogo contestualmente alle iniziative di formazione che gli Istituti stanno avviando, affinché possano essere alternati periodi formativi in aula e giornate di "affiancamento". Analoghe iniziative formative saranno programmate per il personale ispettivo INPS e INAIL.
L’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro nella Regione Sicilia e nelle province autonome di Trento e Bolzano è evidentemente limitata alla vigilanza di carattere previdenziale e assicurativo. Da ciò discende che, in tali realtà, le indicazioni diffuse con la precedente circolare non possano trovare diretta applicazione. Tale personale, appartenente ai ruoli INPS e INAIL, continuerà pertanto a svolgere la consueta attività, fermi restando gli obblighi di osservare le indicazioni dell’INL utilizzando la relativa modulistica.