Trattamenti di integrazione salariale: importi massimi per l'anno 2017

L’Inps comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili (Circolare n. 36/2017).

L’art. 3, co. 6, D. Lgs. n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, i c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 287, L. n. 208/2015, anche l’aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2017 è stato effettuato sulla base degli importi massimi dell’anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per l’anno 2016.

Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili – già indicati nella circolare n. 48/2016 - dei trattamenti di integrazione salariale sono i seguenti:

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96
Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, co. 17, L. 28 dicembre n. 549/1995, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali:

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 1.166,05 1.097,95
Superiore a 2.102,24 Alto 1.401,49 1.319,64

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’art.3 comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’art. 18, comma 2, del richiamato Decreto Legislativo.

Fondo credito
a) Assegno ordinario
I massimali mensili previsti per l’assegno ordinario, aggiornati per l’anno 2017 nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi, risultano:

Massimali assegno ordinario

Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro)
Inferiore a 2.126,33 1.154,85
Compresa tra 2.126,33 - 3.361,21 1.331,11
Superiore a 3.361,21 1.681,62

b) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili, previsti dall’art 12, co 3 del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno emergenziale aggiornati per l’anno
2017, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

Massimali assegno emergenziale

Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 40.720,45 2.378,58 2.239,67
Compresa tra 40.720,45 - 53.578,73 2.679,45
Superiore a 53.578,73 3.750,21

Fondo credito cooperativo
a) Assegno emergenziale
I massimali mensili previsti per l’assegno emergenziale aggiornati per l’anno 2017, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi, sono:

Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo

Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 38.494,84 2.281,32 2.148,09
Quota compresa tra 38.494,84 - 53.690,17 3.068,44
Quota superiore a 53.690,17 3.568,87

Indennità di disoccupazione NASpI
Non essendo intervenute modifiche normative, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94/2015, ad euro 1.195 per il 2017.

Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26, L. n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2017, euro 1.300.

Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2017 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2016, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno, indicati nella circolare n. 48/2016 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.167,91 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 971,71 (quanto al massimale più basso).

Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2017, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26, L. n. 41/86.

Precisazioni sull’indennità di mobilità ordinaria
L’Inps ricorda, inoltre, che la Legge n. 92/2012 ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della L. n. 223/1991 che disciplinano la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità. Pertanto, i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dall’ 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento. Le procedure informatiche sono state aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.
Infine, l’Istituto, ribadisce l’abrogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.