Sisma agosto 2016: modalità di sospensione delle ritenute IRPEF

I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. Con messaggio del 21 febbraio 2017, n. 767, l’Inps fornisce alcune precisazioni al riguardo.

L’articolo 48 della legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di conversione del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189) - concernente "Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi", ha disposto che, i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, tale disposizione si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati.
Successivamente, con Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, la previsione di cui all’articolo 48 è stata testualmente modificata, prevedendo che, i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. Lo stesso decreto legge ha peraltro disposto che, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Dunque, la sospensione verrà effettuata, previa istruttoria delle istanze presentate:
- a favore del soggetto richiedente direttamente sulla prestazione ovvero su ciascuna prestazione (nel caso di plurititolarità), assoggettata a ritenute IRPEF, di cui lo stesso risulti titolare;
- a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto interessato e fino al mese di novembre 2017.
Al fine di garantire l’efficacia dell’agevolazione normativa, le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all’Agenzia delle entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile. Diversamente, le imposte trattenute e già versate all’Agenzia non daranno luogo al rimborso.
La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. Pertanto, le trattenute che saranno oggetto di sospensione ed eventuale rimborso dovranno essere prelevate in unica soluzione sulle prestazioni in pagamento entro la predetta data del 16 dicembre 2017. Nelle ipotesi di incapienze, resta fermo l’obbligo dei sostituiti di versare i residui debiti d’imposta direttamente all’Agenzia delle entrate.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI MEDIANTE RITENUTE ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO

All’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Sede di__________

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________ prov ___ il ____________ codice fiscale _______________ in qualità di percettore da parte dell’INPS di:
- pensione o assegno ad essa equiparata (art. 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917)
- prestazione a sostegno del reddito
- retribuzione

CHIEDE

ai sensi del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 la sospensione delle imposte sui redditi mediante ritenute alla fonte a titolo di acconto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- di avere avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei Comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 1 dell’art. 1 del predetto decreto legge n. 189/2016 e precisamente a ________________, in via/piazza ____________________ n.___.
- di avere avuto, alla data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza nel territorio di uno dei Comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 2 del predetto decreto legge n. 189/2016 e precisamente a ________________, in via/piazza ____________________ n.___
- di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e di aver subito a causa degli eventi sismici ivi verificatisi danni da cui sia derivata l' inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell’ azienda.

data_______________
firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ______________________________