Codice tributo "3895"modalità di utilizzo "a debito"

Chiusura a credito del codice tributo "3895" denominato "Credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania" (Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 6/E del 19 gennaio 2017)

Tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Campania, attraverso la convenzione del 2 dicembre 2009 e successivi rinnovi, sono state disciplinate le modalità operative per la gestione del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12.
Con la risoluzione n. 17/E dell’8 marzo 2010, è stato istituito, tra l’altro, il codice tributo "3895", denominato "Credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 3, legge regionale n. 12/2007", per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto.
La Regione Campania, a riguardo, ha richiesto di disattivare l’utilizzo "a credito" del citato codice tributo "3895", pertanto, con la presente risoluzione si rende noto che, a decorrere dal 1° febbraio 2017, il codice tributo "3895" non è più utilizzabile per la fruizione in compensazione del credito d’imposta in argomento e che l’operatività del suddetto codice tributo è limitata alla modalità di utilizzo "a debito".