Fondi di solidarietà bilaterali, la possibile riduzione del contributo straordinario

Tra le disposizioni della Legge di Stabilità 2017, trova spazio (art. 1, commi da 235 a 237) anche la riduzione del contributo di finanziamento dell’assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali, nelle ipotesi di imprese o gruppi coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e la patrimonializzazione.

Dal 2017 e fino al 31 dicembre 2019, alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, è riconosciuta una riduzione del contributo a loro carico per la copertura dell’assegno straordinario. Il contributo è ridotto, su domanda dello stesso datore di lavoro, in misura percentuale dell’importo pari alla somma della NASpI e della relativa contribuzione figurativa, calcolata per ciascun lavoratore coinvolto nel processo di agevolazione all’esodo secondo le regole ordinarie su misura e durata (artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 22/2015), ma in ogni caso su un periodo non superiore alla durata dell’assegno straordinario. Più specificamente, l’importo in parola va individuato nella misura dell’85%, per i nuovi accessi all’assegno straordinario nel 2017, e del 50%, per i nuovi accessi all’assegno straordinario negli anni 2018 e 2019. In ogni caso, il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019 e nel limite di risorse annue. L’Inps provvede al monitoraggio delle domande presentate ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali e del limite numerico complessivo; qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali, l’Inps non prende in esame ulteriori domande.
Per il medesimo triennio 2017-2019, altresì, i Fondi di solidarietà bilaterali provvedono a loro carico, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti l’accesso ai Fondi di solidarietà. La disposizione, tuttavia, è subordinata all’adeguamento della disciplina dei Fondi, da adottare con apposito decreto ministeriale.