Sgravi per l'alternanza scuola lavoro, per le iscrizioni nella previdenza agricola e per cambio appalto

La legge di Bilancio 2017 prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il beneficio contributivo spetta per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Previste inoltre disposizioni in materia di esonero contributivo in agricoltura e di sgravio in caso di cambio appalto o chiusura cantiere.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Nel dettaglio, i commi da 308 a 313 dell’art. 1 della Manovra stabiliscono che, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, lo sgravio contributivo spetta, dietro specifica domanda, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro (pari ad almeno il 30% del periodo complessivo svolto in alternanza scuola-lavoro) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. La norma prevede, inoltre, che l’INPS provveda al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa previsto.
Lo sgravio in oggetto consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi.
Entro il 31 dicembre 2018, il Governo verificherà i risultati del beneficio, al fine di valutare una sua eventuale prosecuzione.
Sempre in materia di apprendistato, l’art.1, co. 240 lett. b) della Legge di Bilancio, prevede ulteriori finanziamenti per la proroga fino al 31 dicembre 2017 dei benefici contributivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro (27 milioni di euro).

ESONERO CONTRIBUTIVO IN AGRICOLTURA
Restando in materia di esonero contributivo, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, il comma 344, altresì, in relazione alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, dispone, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il riconoscimento, per un periodo massimo di 36 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tale esonero è esteso - in seguito alla modifica apportata dalla Camera - alle iscrizioni di soggetti di età inferiore a quaranta anni che nell’anno 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola limitatamente alle aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.
Per i successivi dodici mesi, l’esonero è riconosciuto nel limite del 66 per cento e, per un ulteriore periodo  di dodici mesi, nel limite del 50 per cento. Tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni e delle minori entrate contributive.
Il comma 345 prevede che l’esonero è riconosciuto nel limite massimo delle norme europee sul de minimis.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN CASO DI CAMBIO DI APPALTO O DI CHIUSURA DI CANTIERE
L’art.1, comma 164, preve infine l’applicazione a regime della disposizione - finora limitata dalla legislazione vigente al quadriennio 2013-2016 - in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro, pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto o, nel settore delle costruzioni edili, da completamento di attività o da chiusura del cantiere, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali.