Fondo di solidarietà del personale del credito: criteri di accesso alla prestazione di assegno ordinario

Con messaggio del 6 dicembre 2016, n. 4975, l’Inps fornisce alcune precisazioni in ordine ai criteri di accesso alla prestazione di assegno ordinario, relativamente al Fondo di solidarietà del personale del credito.

Come noto, il D.M. n. 83486 del 2014 - concernente il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito (art. 3, L. 28 giugno 2012, n. 92) - fissa un criterio di accesso alla prestazione di assegno ordinario, prevedendo che l’intervento sia determinato in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda.
Per il 2016, con delibera n. 125 del 21 ottobre 2016, il Comitato amministratore del fondo di solidarietà del credito ha stabilito che - fermi restando i limiti di cui all’articolo 9, comma 4, del D.M. 83486/2014 da applicarsi alla singola azienda - per le domande presentate a decorrere dal mese di maggio 2016 e fino a dicembre 2016, l’intervento del Fondo sarà determinato in misura non superiore al 18% delle risorse complessivamente disponibili alla data del 15 aprile 2016, per le aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti, ovvero al 26%, per le aziende/gruppi bancari con oltre 25.000 dipendenti.
La suddetta delibera introduce, dunque, un criterio di accesso alla prestazione di assegno ordinario, prevedendo, in aggiunta a quello di cui al cit. articolo 9, un ulteriore limite da applicarsi in relazione al gruppo societario di appartenenza dell’azienda istante, ovvero, nel caso in cui non vi sia un gruppo di appartenenza, in relazione alla stessa azienda.
Alla luce di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4 e dalla delibera n. 125/2016 del Comitato amministratore del Fondo, pertanto, la verifica è articolata in due fasi.
La prima, fa riferimento alla sola contribuzione aziendale ai fini della verifica della capienza rispetto all’importo richiesto; la seconda, che si attiverà solo nell’ipotesi in cui il primo controllo abbia avuto esito favorevole, si riferisce alla contribuzione dovuta da tutte le aziende del gruppo di appartenenza dell’azienda istante e ha ad oggetto la verifica della capienza del gruppo, in relazione all’importo da finanziare, entro i limiti fissati dalla delibera n. 125/2016, così come sopra evidenziati.
Laddove dal secondo controllo non risulti alcuna disponibilità, o ne risulti una insufficiente a soddisfare quella richiesta, la domanda dell’azienda sarà sottoposta alla deliberazione del Comitato amministratore con proposta di rigetto o di accoglimento parziale.
Tutto ciò premesso, è necessario che l’azienda richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda, oltre a indicare l’esatta denominazione del gruppo di appartenenza, provveda ad inviare tramite PEC all’indirizzo dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it, una apposita dichiarazione di responsabilità con la quale il rappresentante legale attesti l’elenco delle aziende facenti parte del gruppo societario indicato in domanda, distinguendole per denominazione, codice fiscale e matricola.