Pronto il decreto con le modifiche al Jobs Act: gli ammortizzatori sociali

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151(Jobs Act).

Con riferimento al decreto n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le novità introdotte sono appresso specificate:

- per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica all'Inps domanda di concessione entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, salvo si tratti di causali costituenti "eventi oggettivamente non evitabili", per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

- per il trattamento straordinario di integrazione salariale, fermo restando che la domanda di concessione va presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale nel caso di contratto di solidarietà, la sospensione o la riduzione dell’orario così come concordata tra le Parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

- i contratti di solidarietà difensiva in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto; il datore di lavoro, poi, è tenuto ad integrare tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione originaria. La quota a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali. Per detti periodi è accreditata la contribuzione figurativa calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale. Altresì, le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. In ogni caso, si applica un contributo addizionale, a carico delle aziende richiedenti, nelle seguenti misure:
a) 4,5% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 6% oltre il limite precedente e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 7,5% oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.
Infine, l’incentivo economico (pari per i primi 12 mesi al 15% della retribuzione lorda contrattuale, e per i due anni successivi, rispettivamente, al 10 ed al 5%) ovvero l’agevolazione contributiva (consistente nell’applicazione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti), previsti in caso di stipula di contratti di solidarietà espansivi, possono applicarsi per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza.

- per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo del contratto di solidarietà, può essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura della riduzione contributiva (art. 6, co. 4, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510), per la durata prevista dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite massimo di 24 mesi.

- con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata teorica della NASpI (corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni) sia inferiore a quella calcolata non conteggiando i soli periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di mini-ASpI e di NASpI, la medesima viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nei periodi così individuati non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta non può superare il limite massimo di 4 mesi.

- con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla legislazione vigente per l’anno 2016, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporne la concessione, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 50% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate.

- in deroga ai limiti di durata complessiva e specifica del trattamento di integrazione salariale straordinaria, entro un limite di risorse prestabilito, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, che cessano di godere dell’integrazione salariale straordinaria per scadenza dei termini nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2016. Al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale, l’impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.