PUBBLICI ESERCIZI: firmata l'intesa sulle concessioni autostradali

 

Siglato il 3/8/2016, tra la FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e la FILCAMS - CGIL, la FISASCAT - CISL, la UILTUCS - UIL, il Protocollo d'Intesa in materia di subentri in concessione autostradale.

Il protocollo in oggetto stabilisce che i passaggi di concessione debbano avvenire secondo quanto previsto dalle norme che regolano le cessioni di ramo di azienda, modificando le norme contrattuali in tema di cambi di appalto.
Le imprese subentranti pertanto acquisiranno tutto il personale interessato senza soluzione di continuità.
Quale ipotesi convenzionale di anticipazione, la Gestione uscente provvede alla corresponsione del TFR e delle altre competenze dirette, indirette e differite (ivi compresi i ratei di mensilità aggiuntive e non godute, permessi retribuiti maturati e non goduti, eccezione fatta per le ferie) maturate dai lavoratori fino alla data del subentro, durante la gestione precedente, con rinuncia degli stessi alla solidarietà, per tali titoli anticipati, con la gestione subentrante, senza che ciò comporti comunque soluzione di continuità al rapporto di lavoro, salvo espressa dichiarazione di volontà contraria del singolo lavoratore da fornire alla Gestione uscente entro e non oltre la data di subentro in concessione.
L'impresa subentrante potrà organizzare le figure dei direttori a condizioni differenti da quelle della gestione precedente, anche attraverso l'assegnazione dei suddetti lavoratori a mansioni differenti, fatti salvi i trattamenti retributivi in essere derivanti dalla contrattazione collettiva, ed a condizioni coerenti e armonizzate alla complessiva struttura organizzativa aziendale della Gestione subentrante, anche al fine di favorire un adeguato inserimento ed un idoneo percorso di riqualificazione professionale. Eventuali modifiche all'organizzazione del lavoro saranno comunque oggetto di confronto a livello territoriale.
Per effetto di quanto sopra, al personale interessato dai subentri in concessione autostradale, con un'anzianità di servizio antecedente al 7/3/2015, trova applicazione l'art. 18 L. n. 300/1970 come mod. dalla legge 92/2012.
Il presente Protocollo costituisce parte integrante del CCNL Turismo 20/2/2010 parte speciale pubblici esercizi.