Garanzia Giovani: istruzioni sul "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini" (2/2)

Con circolare del 24 maggio 2016, n. 89, l’Inps fornisce indicazioni operative in ordine alla fruizione dell’incentivo previsto per l’assunzione dei giovani che hanno svolto o che stanno svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.

... Il Super Bonus è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L’incentivo è, inoltre, cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali, laddove per "costi salariali" devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali
Pertanto, il predetto Super Bonus è cumulabile, senza limitazioni, con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016.
Il medesimo Super Bonus è, invece, cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore, tra cui:
- l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività (art. 4, co. 8-11, L. n. 92/2012);
- l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori;
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NAspi pari al 20% dell’indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto;
- l’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti di cui all’art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Per l’ammissione all’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo medesimo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line – appositamente rivisitato - "GAGI", disponibile all’interno dell’applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso "servizi on line", "per tipologia di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".
Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Istituto, mediante i propri sistemi informativi centrali:
- consulta gli archivi informatici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l’incentivo abbia avviato un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016 e se sia registrato al "Programma Garanzia Giovani", nonché quale sia la sua classe di profilazione;
- determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla classe di profilazione attribuita;
- verifica la disponibilità residua della risorsa;
- in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, la richiesta viene automaticamente accolta. Pertanto, l’interessato deve visualizzare giornalmente lo stato dell’istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l’istanza perde definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione. Inoltre, che nel caso in cui il giovane, a seguito dell’effettuazione del tirocinio, non sia stato cancellato dal Programma "Garanzia Giovani", il datore di lavoro avrà diritto al Super Bonus proporzionale alla classe di profilazione originariamente assegnata; se, invece, il giovane, a seguito della conclusione del tirocinio, sia stato cancellato dal Programma e, successivamente, si sia nuovamente iscritto e sia stato nuovamente profilato, il Super Bonus verrà riconosciuto tenendo in considerazione la nuova classe di profilazione attribuitagli. Infine, nelle ipotesi in cui, dalla consultazione degli archivi del Ministero del lavoro, dovesse risultare che per l’assunzione del giovane non spetti il Super Bonus, in quanto non tutti i requisiti in capo al lavoratore risultano esistenti, l’Istituto si riserva, in via residuale, la possibilità di riconoscere il bonus ordinario, qualora ne siano sussistenti tutti i presupposti legittimanti.
Laddove l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l’indicazione – all’interno del modulo di conferma dell’istanza – della misura complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito, in 12 quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il super bonus dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso. Lo stesso incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).

I datori di lavoro che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti "de minimis", a decorrere dal mese di competenza maggio 2016, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "DD16" avente il significato di "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016";
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore "H00" (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio 2016, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con:
- il codice "L456" avente il significato di "conguaglio Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016";
- il codice "L457" avente il significato di "conguaglio arretrato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016". Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "M310" avente il significato di "Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016";
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti "de minimis" e che rispettino il requisito dell’incremento occupazionale netto, a decorrere dal mese di competenza maggio 2016, per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "DDSB" avente il significato di "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016";
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore "H00" (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio 2016, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con:
- il codice "L458" avente il significato di "conguaglio Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016";
- il codice "L459" avente il significato di "conguaglio arretrato Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016".
Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "M311" avente il significato di "Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis") , previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016";
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.

A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell’incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2016. A tal fine sono istituiti i seguenti nuovi Codici di Autorizzazione (CA):
- A7 avente il significato di: "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis";
- A8 avente il significato di: "Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis".
Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo all’istanza di conferma e in considerazione delle dichiarazioni rese nella domanda definitiva di ammissione all’incentivo.
Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S) con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:
- per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
- nel campo CODAGIO, il valore: CA A7 o A8;
- nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.
Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I trimestre 2016, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.
La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.
La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA e, pertanto, l'eventuale "scarto" della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore. L’importo indicato a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall’azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall’operazione suddetta potranno essere portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all’incentivo straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione specificando, nel campo note, che si tratta di "Incentivo GAGI – Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini".